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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12729/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Palermo, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 5385/2013, rilevando che il condannato si era reso irreperibile e non aveva svolto i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9‑bis cod. strada, e che la sospensione era stata concessa nonostante, cumulata con altra pena, superasse i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. Il difensore ha impugnato l'ordinanza per violazione di legge (art. 606, co.1, lett. b) c.p.p.), deducendo violazione degli artt. 163, 164, comma 4, e 168, ultimo comma, cod. pen., e sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto al più limitarsi a revocare la conversione della pena; ha fatto valere la regola giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in presenza di cause ostative solo dopo aver verificato, acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione, che tali cause non erano documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché dall'ordinanza impugnata non risulta che il giudice dell'esecuzione abbia acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero note al giudice che aveva concesso la sospensione. Perciò l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Palermo per un nuovo esame conforme al principio richiamato (acquisizione del fascicolo e verifica della conoscibilità delle cause). Il provvedimento deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale interessato.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9‑bis, cod. strada

    Il mancato svolgimento dei lavori di pubblica utilità e l'irreperibilità ex art. 186, comma 9‑bis sono stati richiamati come fatti ostativi alla sospensione condizionale e come motivo di revoca da parte del giudice dell'esecuzione

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti per concedere la sospensione condizionale della pena; la cumulazione di pene che supera tali limiti costituisce una causa ostativa che può giustificare la revoca del beneficio

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la giurisprudenza richiede che il giudice dell'esecuzione verifichi, acquisendo il fascicolo di cognizione, se tali cause erano documentalmente note al giudice che originariamente concesse il beneficio

  • art. 168, ultimo comma, cod. pen.

    Riguarda gli effetti e le modalità di revoca/convertibilità delle misure relative alla sospensione; nella vicenda la difesa sosteneva che si sarebbe dovuto limitare a revocare la conversione della pena, questione che tuttavia va valutata dopo la verifica documentale richiesta

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata dal ricorrente per censurare la motivazione e il mancato accertamento richiesto al giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative, ma deve prima verificare se tali cause fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio; per fare ciò è necessario acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione.
  • Se dalla motivazione del provvedimento di revoca non risulta che sia stata effettuata la verifica documentale sopra indicata, la revoca è viziata e la decisione può essere annullata in Cassazione con rinvio.
  • La sussistenza di fatti ostativi (es. irreperibilità, mancato svolgimento di lavori di pubblica utilità, cumulazione di pene oltre i limiti di legge) può legittimare la revoca, ma rileva se tali fatti erano conoscibili al momento della concessione del beneficio; se lo erano, la decisione di revoca può avere effetti diversi rispetto al caso in cui siano novità sopravvenute.
  • In difesa, è utile sollevare la mancanza di acquisizione del fascicolo di cognizione e chiedere che il giudice dell'esecuzione si limiti alle misure effettivamente consentite (p.es. revoca della conversione) quando la documentazione dimostri che le cause erano già note al giudice della cognizione.
  • Per l'ufficio del pubblico ministero e il giudice dell'esecuzione: quando si propone la revoca della sospensione condizionale per cause legate a precedenti provvedimenti, va sempre documentata la novità della circostanza o, se la circostanza era nota, va motivato perché il beneficio era comunque stato concesso.

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