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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28076/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale di progettazione di un edificio, con successiva direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, conferito originariamente da due coniugi a un architetto. Dopo la morte di uno dei coniugi e il subentro di una società nella proprietà del fondo interessato dai lavori, il professionista ha chiesto il pagamento del compenso nei confronti dei committenti originari e della società. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo fondato il rifiuto di pagamento per inadempimento del professionista, reputato autore di un progetto irrealizzabile; aveva inoltre escluso l'azione contrattuale verso la società per estraneità all'incarico. La Corte d'appello ha invece condannato gli originari committenti al pagamento del compenso, ritenendo insussistente la buona fede nell'eccezione di inadempimento, e ha escluso la responsabilità diretta della società perché l'obbligo da questa assunto nell'accordo con i venditori integrava un accollo interno, non azionabile dal professionista. Le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di parametri costituzionali, assumendo che la Corte d'appello avrebbe deciso senza consultare il fascicolo di primo grado; 2) violazione degli stessi parametri per il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità passiva della coniuge che aveva rinunciato all'eredità del marito; 3) violazione degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c. e dei parametri costituzionali, sostenendo che l'unica committente fosse la società che aveva anche corrisposto acconti; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei parametri costituzionali in punto di mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché generici o non specificamente confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e perché diretti in sostanza a reiterare valutazioni di merito già disattese. Ha inoltre applicato la disciplina speciale del procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., condannando le ricorrenti anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e disponendo l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con attribuzione al suo difensore antistatario, nonché al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e di una somma in favore della cassa delle ammende. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte ha rilevato che i motivi non rispettavano il requisito di specificità e non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza di appello, in particolare sulla necessità dell'appello incidentale per l'eccezione di rinuncia all'eredità e sulla qualificazione dell'obbligazione della società come accollo interno o adempimento del terzo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti come parametro violato, ma le censure sono giudicate generiche e non specifiche

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti come parametro violato, ma il ricorso non individua un vizio sussumibile nella norma

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non confrontata con la motivazione di merito

  • art. 346 c.p.c.

    la mera riproposizione dell'eccezione non basta quando essa sia già stata espressamente respinta in primo grado; occorre appello incidentale

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo deve essere ricondotto a uno dei vizi tassativi, altrimenti è inammissibile

  • art. 380-bis c.p.c.

    il procedimento accelerato può definire il ricorso; se la decisione segue la proposta, si applica la disciplina speciale anche ai fini sanzionatori

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione alla composizione del collegio e all'assenza di incompatibilità del consigliere proponente

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la proposta del consigliere non integra causa di incompatibilità

  • art. 52 c.p.c.

    non ricorre una situazione di ricusazione o astensione per il solo fatto della proposta accelerata

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta nel procedimento accelerato, può applicarsi la condanna per პასუხისმგabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del T.U. spese di giustizia

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalle ricorrenti, ma non rilevante ai fini dell'ammissibilità delle censure

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalle ricorrenti, ma le doglianze restano generiche

  • art. 101 Cost.

    richiamato dalle ricorrenti, ma non viene individuata alcuna concreta lesione del contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalle ricorrenti, ma non viene evidenziato un vizio di motivazione o di giusto processo

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento ha funzione conservativa e può essere opposta solo nel rispetto della buona fede

  • art. 1467 c.c.

    richiamato solo in via comparativa per distinguere la risoluzione del contratto dall'eccezione di inadempimento

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e riconducibile a un vizio tipizzato; la mera ipotesi che il giudice di merito non abbia esaminato atti o prove non è sufficiente.
  • Se una eccezione di merito è stata espressamente respinta in primo grado, la sua devoluzione in appello richiede appello incidentale, anche condizionato; la sola riproposizione ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere esercitata in modo contrario a buona fede e va valutata alla luce della concreta condotta delle parti e dell'assetto del rapporto contrattuale.
  • Quando il giudice d'appello qualifica un'obbligazione assunta da un terzo come accollo interno o come adempimento del terzo, il creditore non può agire direttamente verso il terzo se non risulta un accollo esterno o una formale assunzione del debito.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la decisione conforme alla proposta può comportare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteMandatoInadempimentoMoraAccollo ed espromissione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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