Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36644/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte d’appello di Torino, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Novara, confermandone la responsabilità per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 337 c.p., e rideterminando la pena. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 56 della legge n. 689/1981, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per il mancato ricorso alla detenzione domiciliare quale pena sostitutiva della pena detentiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi riproponevano pedissequamente censure già formulate in appello e puntualmente disattese, senza sviluppare una critica argomentata alla decisione impugnata. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale e logicamente coerente l’esclusione dell’ipotesi di minore gravità, considerando la varietà delle sostanze, l’elevato principio attivo della cocaina, la presenza di strumenti destinati al taglio e al confezionamento e un’attività di spaccio, seppure artigianale, rivolta a un numero non minimale di persone. Quanto alla pena sostitutiva, la Corte d’appello aveva considerato le condizioni di salute dell’imputato, ma aveva escluso la detenzione domiciliare perché l’attività lavorativa era svolta proprio presso il domicilio e l’imputato aveva un precedente per evasione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    ha ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    La norma individua la fattispecie di detenzione e attività illecita in materia di stupefacenti per la quale è stata affermata la responsabilità, rimasta ferma in sede di cassazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    la sentenza impugnata, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha dato conto con motivazione puntuale ed esente da aporie logiche degli elementi valutati al fine di escludere l'ipotesi di minore gravità, ovvero la varietà delle sostanze rinvenute, l'elevato principio attivo della cocaina, la presenza di oggetti destinati al taglio ed al confezionamento dello stupefacente ed il contesto denotante un'attività di spaccio che, seppure artigianale, era certamente destinata ad un numero non mininnale di fruitori.

    L’ipotesi di minore gravità può essere esclusa sulla base di una valutazione complessiva delle caratteristiche delle sostanze e dell’attività di spaccio, compresi varietà, principio attivo, strumenti di preparazione e ampiezza della platea dei destinatari.

  • art. 337 c.p.

    ha ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e di cui all'art. 337 cod.pen.

    La sentenza riferisce la condanna anche al reato di resistenza a pubblico ufficiale; la decisione di cassazione non svolge un’autonoma interpretazione della fattispecie.

  • art. 56 legge n. 689/1981

    la Corte di merito, pur tenendo conto delle condizioni di salute del Melillo, ha Parimenti respinto la richiesta sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare in ragione della circostanza che lo stesso svolge la propria attività proprio presso il domicilio e risulta gravato da un precedente per evasione.

    Nel caso concreto, la sostituzione con la detenzione domiciliare è stata negata valorizzando la coincidenza tra domicilio e luogo di lavoro e un precedente per evasione, pur considerando le condizioni di salute.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 56 I. n. 689 del 1981 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. lamentando la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.

    La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte dichiara inammissibile la censura perché ripetitiva e priva di critica argomentata alla decisione impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le censure già formulate in appello e disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata mediante una critica specifica e argomentata.
  • L’esclusione dell’ipotesi di minore gravità in materia di stupefacenti può essere adeguatamente motivata attraverso una valutazione complessiva della varietà delle sostanze, del principio attivo, degli strumenti per il taglio e il confezionamento e del numero di potenziali destinatari dell’attività di spaccio.
  • La richiesta di detenzione domiciliare come pena sostitutiva può essere respinta, anche considerando le condizioni di salute dell’imputato, quando la valutazione di merito valorizzi la coincidenza tra domicilio e luogo di lavoro e la presenza di un precedente per evasione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.