Cassazione Civile, Ordinanza n. 02754/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società cedente tre avvisi di accertamento, contestando che la cessione d'azienda in favore della società ricorrente fosse posta in frode all'Erario; nello stesso giorno aveva notificato i medesimi atti anche alla società cessionaria, richiamandone la responsabilità solidale ex art. 14 d.lgs. 472/1997. La società cessionaria aveva impugnato autonomamente gli avvisi emessi nei confronti della cedente, chiedendo di accertare l'insussistenza della solidarietà e deducendo di avere interesse a ricorrere in quanto indicata come coobbligata solidale. In cassazione ha articolato cinque motivi: (1) violazione degli artt. 10 d.lgs. 546/1992 e 100 c.p.c. per avere la sentenza negato la sua legittimazione ad agire; (2) nullità della sentenza per mancata trascrizione delle conclusioni di parte ex art. 36, comma 2, n. 3, d.lgs. 546/1992; (3) nullità per mancanza assoluta di motivazione e per mancata risposta ai motivi di appello, anche sul dedotto vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado; (4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul vizio di ultrapetizione; (5) ulteriore nullità per difetto di motivazione sul rigetto dell'appello, nonostante l'interesse a contestare gli avvisi che la indicavano responsabile in solido.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo, affermando che la società ricorrente difettava di legitimatio ad causam perché non era destinataria degli avvisi di accertamento, i quali erano rivolti esclusivamente alla società cedente, e non era parte del rapporto tributario controverso. Ha inoltre ribadito che, nel contenzioso tributario, la legittimazione a impugnare l'atto spetta al destinatario o al soggetto passivo del rapporto, mentre il responsabile d'imposta può al più intervenire in un giudizio instaurato dal destinatario, ma non impugnare autonomamente l'atto emesso verso altri. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché l'omessa trascrizione delle conclusioni non comporta di per sé nullità e perché la CTR aveva rigettato l'appello su una questione preliminare assorbente, senza necessità di esaminare le ulteriori censure. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, poiché anche a voler ritenere omessa la pronuncia sulla questione di ultrapetizione, l'eccezione sarebbe stata comunque infondata in diritto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1972, n. 472
La responsabilità solidale del cessionario d'azienda è qualificata come responsabilità dipendente; ciò non gli attribuisce, di per sé, legittimazione autonoma a impugnare gli avvisi notificati al debitore principale.
art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la legittimazione ad agire deve spettare al soggetto che sia destinatario dell'atto o parte del rapporto controverso.
L'interesse ad agire non basta, da solo, a fondare la legittimazione processuale se il soggetto non è destinatario dell'atto impugnato o parte del rapporto giuridico dedotto.
art. 36, comma 2, n. 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'omessa trascrizione delle conclusioni di parte non determina nullità automatica della sentenza, salvo che sia accompagnata dalla mancata considerazione delle stesse.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione deve consentire di comprendere la ratio della decisione; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché la questione preliminare sulla legittimazione assorbiva le altre.
art. 111, quinto comma, Cost.
Il vizio di motivazione è escluso quando la decisione esprima una ratio comprensibile e idonea a sorreggere il rigetto dell'appello.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile se la questione dedotta non è decisiva o è comunque infondata in diritto.
Nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui fuori dei casi previsti dalla legge; la verifica della coincidenza tra parte e titolare del rapporto va compiuta in via preliminare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario la legittimazione ad impugnare l'atto spetta, in linea generale, al destinatario dell'atto impugnato o al soggetto che sia parte del rapporto controverso e quindi soggetto passivo dell'imposizione.
- La posizione del responsabile d'imposta o del coobbligato dipendente non equivale, di per sé, a legittimazione autonoma a impugnare l'avviso emesso nei confronti del debitore principale; la sua tutela processuale può esplicarsi, nei limiti riconosciuti dall'ordinamento, attraverso l'intervento nel giudizio instaurato dal destinatario dell'atto.
- La notifica dell'avviso a un soggetto diverso dal destinatario sostanziale, quando avvenga per ragioni di conoscenza o per informazione del responsabile, non trasforma quel soggetto nel destinatario dell'atto ai fini della legittimazione processuale.
- L'omessa trascrizione delle conclusioni di parte nella sentenza non comporta nullità automatica: assume rilievo solo se riveli la mancata considerazione di quelle conclusioni da parte del giudice.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando l'eccezione o la questione dedotta è priva di decisività o comunque infondata in diritto, poiché la cassazione non può essere pronunciata inutilmente per poi condurre al medesimo esito in sede rescissoria.
- Quando il giudice di merito rigetta l'appello per una questione preliminare assorbente, non è tenuto a esaminare le ulteriori censure che restano assorbite.
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