Cassazione Penale, Sentenza n. 16673/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione di legge, deducendo che non era provata l'esistenza di una procura alle liti conferita da Roberto Moscetti e che, perciò, non poteva configurarsi il reato contestato. Ha invocato anche gli artt. 82 e 83 c.p.c. sostenendo che la procura formale non poteva essere sostituita da presunzioni. Con successiva memoria ha inoltre eccepito l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era meramente reiterativo di quanto già dedotto in appello e adeguatamente valutato dai giudici di merito. La Corte d'appello aveva ritenuto provata la sussistenza del rapporto professionale sia dalla dichiarazione del Moscetti di aver conferito la procura, sia dalla condotta del D'Amato (costituzione in giudizio, ricezione di notifiche, invio di lettera alla controparte e istanza di riammissione nei termini). Poiché il ricorso è inammissibile, la Corte ha ritenuto ininfluente la successiva prescrizione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che descrive il reato contestato (infedeltà nei doveri professionali dell'avvocato). La Corte ha ritenuto che la condotta omissiva e le rassicurazioni all'assistito rientrassero nella fattispecie contestata.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la necessità di una procura formale; la Corte ha risposto che la procura può essere dimostrata anche attraverso comportamenti e atti processuali dell'avvocato e del cliente, quando la loro univoca interpretazione attesti il conferimento del mandato.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
Norme sulle modalità di trattazione del procedimento in camera di consiglio con forme telematiche; la Corte ha precisato che il procedimento è stato trattato secondo tali modalità e successive proroghe.
art. 94 comma 2 d.lgs. n. 150/2022; art. 5-duodecies d.l. n. 162/2022
Richiami normativi sulle proroghe degli effetti procedurali legati alle disposizioni emergenziali; utilizzati per giustificare le modalità di trattazione del procedimento.
La Corte ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di far valere o di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che si limiti a riproporre motivi già dedotti e adeguatamente valutati dai giudici di merito; prima di proporre ricorso di legittimità è necessario argomentare profili di diritto nuovi o la violazione di norme di diritto ben individuate.
- L'esistenza di una procura alle liti non richiede sempre un documento formale: può essere provata anche per via presuntiva se la complessiva condotta delle parti e gli atti processuali (costituzione in giudizio, ricezione di notifiche, proposte o istanze rivolte al giudice, comunicazioni alla controparte) mostrano inequivocabilmente il conferimento del mandato.
- L'eccezione di prescrizione sollevata tardivamente può essere inefficace se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile; quando si intende fondare una difesa sulla prescrizione è opportuno sollevarla e documentarla tempestivamente nei gradi precedenti.
- Chi impugna in Cassazione deve considerare i rischi di inammissibilità e le conseguenze economiche (spese processuali e sanzioni come somme alla Cassa delle ammende) se il motivo è ritenuto manifestamente reiterativo o infondato.
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