Cassazione Civile, Ordinanza n. 36806/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un contratto atipico di vitalizio assistenziale stipulato il 13 dicembre 2003, con cui una madre aveva trasferito al figlio la nuda proprietà di una quota di immobili, riservandosi l'usufrutto, e il figlio si era obbligato a somministrarle alimenti e assistenza morale e materiale per tutta la vita. La beneficiaria aveva poi convenuto il figlio chiedendo la risoluzione per inadempimento, la restituzione di quanto trasferito, il rimborso delle spese notarili e il risarcimento dei danni, allegando che il figlio non si fosse occupato del suo mantenimento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo provato l'adempimento del figlio tramite assegni, acquisti di generi alimentari, visite e piccole riparazioni. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, reputando non provato l'incasso delle somme e, soprattutto, non provata l'effettiva assistenza continuativa e il sostegno materiale dovuti dal vitaliziante, accogliendo quindi la risoluzione e le conseguenti condanne restitutorie e risarcitorie. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prova documentale e sugli artt. 1453 e 1455 c.c., sostenendo che gli assegni circolari erano stati effettivamente incassati e che la Corte territoriale aveva travisato la prova; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1458 c.c., per asserita ultrapetizione nella condanna al rilascio degli immobili; 3) violazione degli artt. 2697, 115, 116, 1453 e 1458 c.c./c.p.c., per mancanza di prova sia del danno sia del rimborso delle spese notarili. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la valutazione dell'incasso degli assegni è riservata al merito e, comunque, il ricorrente non aveva censurato l'ulteriore ratio decisiva della sentenza d'appello, cioè la mancata prova dell'assistenza materiale e morale; ha respinto il secondo motivo perché la condanna al rilascio era coerente con la domanda di restituzione di quanto trasferito e limitata ai beni ceduti; ha rigettato il terzo motivo ritenendo in parte inammissibili le censure sulle spese notarili per difetto di specificità e in parte infondata la doglianza sul risarcimento, poiché il giudice di merito aveva correttamente desunto l'inadempimento e liquidato il danno equitativamente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del vitaliziante. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per inadempimento, ordinato il rilascio dei beni oggetto di cessione, condannato al rimborso delle spese notarili e al pagamento di un risarcimento danni liquidato equitativamente. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di cassazione la procura speciale, nella disciplina ratione temporis applicabile, può essere rilasciata solo a margine o in calce al ricorso o al controricorso; se conferita in altro atto, occorre la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con indicazione degli elementi essenziali del giudizio.
La memoria depositata dal nuovo difensore dei controricorrenti è stata ritenuta inammissibile perché presupponeva una valida costituzione non realizzata secondo le forme richieste nel giudizio di cassazione.
Richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, applicabile al vitalizio assistenziale quando l'inadempimento riguardi le obbligazioni essenziali assunte dal vitaliziante.
La risoluzione presuppone l'inadempimento non di scarsa importanza, valutato in relazione all'interesse dell'altra parte.
Gli effetti della risoluzione comportano la restituzione delle prestazioni eseguite; nel caso concreto ciò si traduceva nel rilascio dei beni trasferiti con il contratto.
Nel vitalizio assistenziale, chi agisce per la risoluzione deve provare il titolo negoziale e allegare l'inadempimento; incombe sul vitaliziante l'onere di provare il fatto estintivo, cioè l'avvenuto adempimento.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a rimettere in discussione apprezzamenti di merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la valenza dell'assegno/documento; la Corte ha ribadito che la valutazione dell'efficacia probatoria è riservata al giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di riproduzioni/mezzidocumentali; la Cassazione ha escluso che la censura potesse tradursi in un riesame del materiale istruttorio.
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non quando si censura la mera valutazione delle prove.
La violazione è ravvisabile solo se il giudice disattende prove legali o tratta come prova legale un elemento soggetto a prudente apprezzamento; non è mezzo per contestare il convincimento del giudice di merito.
La Corte ha escluso ultrapetizione perché la condanna al rilascio era coerente con la domanda di restituzione di quanto trasferito a seguito della risoluzione del contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato dovuto, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vitalizio assistenziale è un contratto atipico, fondato su prestazioni prevalentemente infungibili di assistenza materiale e morale, e non è assimilabile alla rendita vitalizia tipica; pertanto, la disciplina dell'art. 1878 c.c. non è applicabile analogicamente.
- Quando il beneficiario di un vitalizio assistenziale agisce per la risoluzione per inadempimento, deve provare il titolo negoziale e allegare l'inadempimento, mentre incombe sul vitaliziante la prova dell'adempimento delle obbligazioni assunte.
- Nei contratti di mantenimento/vitalizio assistenziale l'adempimento non si esaurisce nell'eventuale corresponsione di somme di denaro, ma richiede la prova di un'assistenza concreta, continuativa e coerente con le esigenze quotidiane del beneficiario.
- In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di riesame del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte, disapplicato prove legali o attribuito valore di prova legale a elementi non dotati di tale efficacia.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le investe tutte.
- La condanna restitutoria conseguente alla risoluzione del contratto può essere espressa come rilascio dei beni oggetto di cessione quando il petitum sostanziale della domanda era la restituzione di quanto trasferito.
- La liquidazione equitativa del danno è compatibile con l'accertamento dell'inadempimento; la prova documentale delle spese sostenute dal creditore può costituire soltanto base per ricostruire l'inadempimento e non per vincolare la quantificazione al loro importo integrale.
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