Cassazione Civile, Ordinanza n. 04125/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di quattro dipendenti di un ente pubblico volta a ottenere somme a titolo di incentivo ex art. 92, comma 6, d.lgs. n. 163/2006. I lavoratori sostenevano di avere svolto, in base a una convenzione tra l'ente di appartenenza e Roma Capitale, attività non meramente ordinaria ma caratterizzata da un quid pluris: analisi degli elementi conoscitivi, sopralluoghi, rilievi e indagini territoriali funzionali alla messa in sicurezza di un tessuto edilizio e alla scelta delle opere idrauliche da realizzare. A loro avviso la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la spettanza dell'incentivo, applicando un precedente di legittimità ritenuto non pertinente o da rivedere. Inoltre deducevano che l'ente aveva già incamerato euro 110.000 destinati al pagamento dell'incentivo e che tale somma, derivando da un accordo con Roma Capitale, doveva essere distribuita pro quota; da ciò facevano discendere anche la violazione degli artt. 1218 c.c. e 416 c.p.c., sostenendo che il credito aveva natura di diritto soggettivo e che l'ente non aveva contestato i fatti rilevanti. Infine denunciavano la violazione dell'art. 36 Cost. per mancato riconoscimento di una retribuzione proporzionata alle prestazioni rese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato l'interpretazione dell'art. 92, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 già espressa da Cass. n. 21424/2019, secondo cui il compenso incentivante presuppone che l'attività di pianificazione sia svolta nell'ambito di un'aggiudicazione collegata alla realizzazione di una specifica opera pubblica, e che l'attività sia strettamente preordinata a tale finalità, non essendo sufficiente una mera attività ordinaria o riferita a ipotesi di fattibilità o interventi solo eventuali. La Corte ha inoltre affermato che il diritto al compenso sorge verso l'amministrazione di appartenenza per legge, non in base al contratto stipulato dall'amministrazione con il committente, contratto rispetto al quale i dipendenti sono terzi e che non produce effetti nei loro confronti ex art. 1372, comma 2, c.c. È stata esclusa la violazione dell'art. 1218 c.c. e del principio di non contestazione ex art. 416 c.p.c., poiché le doglianze riguardavano in gran parte qualificazioni giuridiche e non fatti storici specifici; la censura ex art. 36 Cost. è stata dichiarata inammissibile per genericità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 92, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006
il compenso incentivante per la pianificazione spetta solo se l'attività è svolta nell'ambito di un'aggiudicazione collegata alla realizzazione di una specifica opera pubblica e non per attività ordinarie o per mere ipotesi di fattibilità.
art. 1218 c.c.
non è configurabile un inadempimento nei confronti di soggetti che non siano parti del rapporto da cui il credito dovrebbe derivare; il diritto al compenso, nella specie, nasce dalla legge e non dal contratto con il committente.
art. 416 c.p.c.
il principio di non contestazione non opera rispetto a qualificazioni giuridiche dei fatti; può riguardare fatti storici, ma non la loro qualificazione o destinazione giuridica.
art. 36 Cost.
la censura è inammissibile se non indica specificamente le attività ordinarie svolte e la relativa retribuzione, non consentendo di verificare l'asserita insufficienza del compenso.
art. 1372, secondo comma, c.c.
il contratto stipulato tra amministrazione e committente non produce effetti nei confronti dei dipendenti terzi rispetto a tale accordo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
dà base all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il compenso incentivante previsto per l'attività tecnica o di pianificazione dell'amministrazione spetta solo quando l'attività sia strettamente funzionale alla realizzazione di una specifica opera pubblica e si collochi nel quadro di una procedura di aggiudicazione; non basta un'attività pianificatoria generica, ordinaria o riferita a interventi solo eventuali.
- Il diritto del dipendente pubblico al compenso incentivante ha fonte legale e si esercita nei confronti dell'amministrazione di appartenenza; non può essere direttamente fondato sul contratto stipulato dall'amministrazione con il terzo committente, rispetto al quale il dipendente resta estraneo.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici specifici, non sulle qualificazioni giuridiche dei fatti né sulla loro destinazione normativa.
- La censura di violazione dell'art. 36 Cost. in materia retributiva richiede una allegazione specifica delle mansioni ordinarie svolte e della retribuzione percepita, così da consentire al giudice di valutare in concreto l'eventuale sproporzione.
- In cassazione, non è sufficiente contestare l'applicazione di un precedente quando la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione di un principio di diritto coerente con il testo normativo e con l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
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