Cassazione Penale, Ordinanza n. 09185/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia nei confronti di un imputato per la violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011, dopo avere disapplicato la recidiva contestata e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, con pena finale di otto mesi di reclusione. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. La censura veniva sviluppata in modo sostanzialmente assertivo, chiedendo una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica e meramente assertiva, perché si limitava a insistere sul riconoscimento dell'attenuante senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta invece coerente, non contraddittoria e immune da vizi logici e giuridici. La Corte ha aggiunto che le valutazioni rientranti nella discrezionalità del giudice di merito, se congruamente motivate, non sono censurabili in cassazione quando la doglianza mira soltanto a una rivalutazione del fatto o alla diversa valorizzazione di elementi già apprezzati. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice contestata come titolo del reato per cui è stata confermata la condanna
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come parametro di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come parametro di ricorso per vizio di motivazione
attenuante invocata dalla difesa e negata dai giudici di merito
richiamato come criterio di commisurazione della pena e per affermare che la motivazione del giudice non deve necessariamente esaminare tutti i parametri elencati
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico e assertivo una diversa lettura dei fatti o delle circostanze già valutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante rientrante nella discrezionalità del giudice di merito non è sindacabile in cassazione quando la decisione sia sorretta da motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica.
- La motivazione sulla dosimetria della pena e sulle circostanze del reato non richiede l'esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente un apparato argomentativo complessivamente logicamente adeguato.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito volto alla rivalutazione del compendio istruttorio o alla sostituzione del prudente apprezzamento del giudice di merito con quello della parte ricorrente.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa.
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