Sentenza n. 315/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3002 del 20.10.2022, di revoca dell'agevolazione concessa alla società con decreto del 7 agosto 2019, notificato a mezzo pec il 27.10.2022; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto direttoriale di revoca dell'agevolazione concessa per la Zona Franca Urbana sisma centro Italia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la revoca di un'agevolazione di euro 27.770,34 concessa per i periodi d'imposta 2019 e 2020. L'Amministrazione aveva ritenuto insussistenti i requisiti perché dalla documentazione camerale risultavano codici ATECO 43.29.09 e 43.39.09, riconducibili alla categoria F «Costruzioni», e perché l'impresa non disponeva, alla data del 24 agosto 2016, di una sede legale o operativa nella Zona Franca Urbana. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 46, comma 3, del d.l. n. 50/2017 e l'illegittimità della revoca per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria: la società, costituita nel 2018, non avrebbe potuto avere una sede alla data del 24 agosto 2016, mentre la sola presenza formale dei codici ATECO in visura camerale non dimostrava l'effettivo esercizio di attività edilizia o impiantistica. La ricorrente ha dedotto di avere svolto esclusivamente attività di giardinaggio, producendo dati fiscali, fatturato, libro cespiti e documentazione relativa ai dipendenti. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 19 del d.m. 10 aprile 2013 e dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione conosceva già gli elementi posti a fondamento della revoca e che mancava una sopravvenienza idonea a giustificare l'esercizio dell'autotutela, peraltro tardivo. Il Ministero ha sostenuto che la presenza dei codici ATECO nella visura camerale fosse sufficiente a ricondurre l'impresa al settore escluso dalla normativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. I motivi sono stati esaminati congiuntamente perché connessi. Il Collegio ha condiviso l'interpretazione sostanziale già adottata dal giudice ordinario in una controversia analoga: l'esclusione prevista dalla disciplina della Zona Franca Urbana riguarda le imprese che effettivamente svolgono attività appartenenti alla categoria F ATECO 2007 e che non avevano sede legale o operativa nei comuni interessati alla data del 24 agosto 2016; la mera presenza di codici ATECO nella visura camerale non costituisce, da sola, un requisito legale ulteriore né prova insuperabile dell'attività concretamente esercitata. Tale dato formale può essere superato da documentazione contraria. Nel caso concreto, la società ha dimostrato che il proprio fatturato derivava integralmente dall'attività di giardinaggio, che non disponeva di attrezzature idonee allo svolgimento di attività edilizie o impiantistiche e che i dipendenti erano qualificati come braccianti agricoli. Inoltre, i codici contestati erano stati espunti dalla rappresentazione camerale. Il Ministero non ha contestato in modo specifico tali elementi, limitandosi a valorizzare la presenza dei codici nella visura. Ne consegue che non era integrata la fattispecie normativa di esclusione e che la revoca era illegittima per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 46, comma 3, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96
Le uniche imprese che risultano escluse da tale disposto normativo sono [...] quelle che svolgono attività appartenenti alla categoria F della categoria ATECO 2007 che non avessero sede legale od operativa nei comuni indicati alla data del 24 agosto 2016.
La causa di esclusione richiede l'effettivo svolgimento di attività appartenenti alla categoria F ATECO 2007, non la mera presenza di codici ATECO nella visura camerale; il dato formale è uno strumento di verifica e può essere superato da prova documentale contraria.
art. 1, comma 759, l. 30 dicembre 2018, n. 145
La disposizione introduce l'esclusione dalle agevolazioni per le attività del settore edilizio e impiantistico insediatesi successivamente agli eventi sismici, secondo un'interpretazione sostanziale coerente con la finalità antielusiva della norma.
art. 46, comma 8, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96
Rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del d.m. 10 aprile 2013 per l'attuazione degli interventi relativi alla Zona Franca Urbana.
art. 19 d.m. 10 aprile 2013
Prevede la revoca delle agevolazioni in caso di accertata insussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso e la fruizione; nel caso concreto, tale presupposto non è stato dimostrato.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato dalla ricorrente con riferimento all'esercizio dell'autotutela, alla conoscenza originaria degli elementi posti a fondamento della revoca e al decorso del tempo; la decisione ha definito la controversia sulla carenza dei presupposti sostanziali e sul difetto di istruttoria.
Massime di principio
- Nell'applicazione di una causa legale di esclusione da un'agevolazione pubblica fondata sull'esercizio di determinate attività economiche, la mera iscrizione dei relativi codici ATECO nella visura camerale non dimostra necessariamente l'effettivo svolgimento di tali attività, quando la legge richiede un'attività concretamente esercitata.
- Il dato camerale può costituire uno strumento istruttorio per verificare i requisiti di accesso a un beneficio, ma non può trasformarsi in un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge né prevalere automaticamente su documentazione ufficiale e contabile di segno contrario.
- La verifica dei presupposti per la revoca di un'agevolazione deve essere sostanziale e adeguatamente istruita; l'Amministrazione non può fondare la revoca esclusivamente su un dato formale quando il beneficiario abbia fornito elementi specifici idonei a dimostrare l'assenza dell'attività ostativa.
- La finalità antielusiva di una disposizione che esclude determinate attività economiche non giustifica l'estensione della causa di esclusione a imprese che non abbiano mai concretamente svolto l'attività edilizia o impiantistica considerata dalla norma.
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