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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28641/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I contribuenti impugnavano la decisione della CTR che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull’attribuzione catastale di alcuni immobili e aveva comunque respinto l’appello in materia di ICI 2006. In particolare, i motivi di ricorso erano tre: (1) violazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR dichiarato cessata la materia del contendere sulla rendita/categoria catastale senza riconoscere la retroattività della classificazione come rurale; (2) violazione dell’art. 9 l. n. 133/1994 e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valutato la sussistenza in concreto dei requisiti di ruralità dei fabbricati, riferiti alla loro effettiva destinazione ad attività agricola; (3) nullità della sentenza per omessa verifica del requisito di ruralità rispetto agli avvisi ICI impugnati. I ricorrenti sostenevano che la ruralità dipendesse dalla concreta destinazione degli immobili e che la variazione catastale dovesse spiegare effetti anche per l’annualità 2006.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che, in tema di ICI, l’esenzione per ruralità presuppone il corretto classamento catastale dell’immobile nelle categorie A/6 o D/10; se l’immobile, per l’annualità d’imposta rilevante, risulta iscritto in una categoria diversa, il contribuente non può ottenere in sede tributaria un accertamento incidentale della ruralità in fatto. Ha inoltre precisato che eventuali variazioni catastali o domande di riconoscimento della ruralità producono effetti, di regola, dalla data della denuncia o secondo le specifiche modalità normative previste per l’efficacia retroattiva quinquennale, ma non consentono di incidere automaticamente sull’annualità 2006 nel caso esaminato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia e mancata costituzione del Comune; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    La cessazione della materia del contendere non comporta, di per sé, il riconoscimento della retroattività della diversa classificazione catastale richiesta dai contribuenti.

  • art. 9 d.l. n. 557/1993 conv. in l. n. 133/1994

    I requisiti di ruralità sono richiamati come presupposti del classamento rurale, ma l’esenzione ICI dipende dalla relativa classificazione catastale nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 23 d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009

    La disposizione è letta nel senso che, per l’ICI, rileva il classamento catastale rurale già attribuito, non un autonomo accertamento giudiziale in fatto della ruralità.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992

    L’immobile è escluso dall’ICI solo se ricorrono i presupposti normativi collegati al riconoscimento catastale della ruralità.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    Le risultanze catastali definitive hanno efficacia dall’anno d’imposta successivo alla loro annotazione, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.

  • art. 7 d.l. n. 70/2011 conv. in l. n. 106/2011

    La domanda di variazione catastale presentata secondo le modalità previste dalla norma può avere efficacia retroattiva quinquennale; nel caso concreto, l’istanza non era stata proposta secondo tali modalità.

  • d.m. n. 701/1994

    La procedura DOCFA è considerata idonea a determinare la variazione catastale, ma non attribuisce automaticamente effetti retroattivi all’annualità contestata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È posto a carico dei ricorrenti l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza dei presupposti di legge.

Massime di principio

  • In materia di ICI sugli immobili asseritamente rurali, l’esenzione non può essere fatta valere in via meramente fattuale se l’immobile, nell’annualità d’imposta rilevante, non risulta classificato nelle categorie catastali rurali previste dall’ordinamento.
  • Il contribuente che contesti l’assoggettamento a ICI per ruralità deve impugnare la classificazione catastale non conforme; in difetto, la diversa categoria catastale resta vincolante ai fini impositivi.
  • Il giudice tributario non può procedere, salvo specifiche ipotesi normative, a un autonomo accertamento incidentale della ruralità in concreto dell’immobile per negare l’ICI quando il classamento catastale non sia rurale.
  • Le variazioni catastali denunciate dal contribuente producono, di regola, effetti dalla data della denuncia o secondo le modalità e i limiti temporali previsti dalla disciplina speciale; la mera anteriorità di fatto della situazione materiale non comporta retroattività automatica.
  • La disciplina speciale sulla variazione catastale e sulla ruralità rafforza il principio per cui il beneficio fiscale è collegato a una procedura formale di classificazione, non alla sola destinazione agricola di fatto dell’immobile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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