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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12369/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti, già inquadrati nella 3ª area parametro 151, avevano agito per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore previsto dal CCNL autoferrotranvieri, sostenendo che le mansioni concretamente svolte fossero riconducibili a parametri più elevati della 2ª area professionale e, in particolare, al parametro 178, con conseguente diritto alle differenze retributive dal settembre 2008. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo il parametro 178 e le differenze retributive; la Corte d’appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria ex art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse riconosciuto il parametro 178 senza spiegare il percorso logico, pur avendo escluso il coordinamento; (2) violazione del CCNL 27 novembre 2000, dell’accordo preliminare di rinnovo del 2 marzo 2000, dell’art. 2103 c.c. e dei criteri ermeneutici ex art. 1362 c.c., per avere la Corte d’appello omesso il corretto raffronto tra mansioni accertate e declaratorie contrattuali e per aver attribuito il parametro 178 pur in assenza, secondo la ricorrente, di tutti gli elementi richiesti dalla declaratoria, con riferimento a competenze tecnico-gestionali, coordinamento e discrezionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello non era affetta da motivazione apparente: la Corte territoriale aveva spiegato che, ai fini del parametro 178, il coordinamento non era requisito necessario in via esclusiva, essendo alternativa la funzione di controllo, funzione che invece era stata accertata in fatto. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo perché la censura non era correttamente supportata sul piano processuale, non essendo stato allegato il CCNL richiamato, e comunque perché l’interpretazione della declaratoria contrattuale era coerente con il suo tenore testuale, che prevedeva in modo alternativo il coordinamento e/o il controllo di altri lavoratori. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, con condanna della società ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione richiede che la sentenza sia priva del tutto o comunque di una motivazione talmente carente da rendere incomprensibile il percorso logico decisorio; non è sufficiente la mera sinteticità o il mancato esame esplicito di ogni argomento difensivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in collegamento con il dovere di motivazione della sentenza, che può essere concisa ma deve rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della decisione deve consentire di conoscere il ragionamento seguito dal giudice; il vizio costituzionale è integrato solo da una motivazione solo apparente o meramente illogica in modo radicale.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge e dei criteri di interpretazione contrattuale.

  • art. 2103 c.c.

    Nel giudizio di inquadramento professionale il giudice deve accertare le mansioni concretamente svolte e raffrontarle con le declaratorie contrattuali; l’eventuale mancata corretta applicazione può integrare violazione della norma.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione della declaratoria contrattuale collettiva deve essere svolta secondo i criteri ermeneutici legali e il giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione di tali criteri o per vizi motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    La censura di violazione del contratto collettivo richiede il deposito o comunque la corretta produzione del testo contrattuale richiamato nel ricorso.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente dove il contratto collettivo sia stato prodotto o sia rinvenibile negli atti; in mancanza la censura può essere improcedibile/inammissibile.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente o del tutto incomprensibile; non basta che sia sintetica o che non esamini espressamente ogni argomento delle parti, se il percorso decisorio è ricostruibile.
  • Nel contenzioso sull’inquadramento professionale il giudice deve seguire il percorso trifasico: accertamento delle mansioni in concreto, individuazione delle declaratorie collettive applicabili e raffronto tra fatto e previsione contrattuale.
  • Ai fini dell’attribuzione di un determinato parametro contrattuale, occorre interpretare la declaratoria secondo il suo tenore letterale; se la previsione contrattuale contempla requisiti alternativi, è sufficiente l’accertamento di uno solo di essi.
  • La censura di violazione del contratto collettivo in cassazione richiede il rispetto degli oneri di specifica indicazione e produzione del testo contrattuale richiamato; in mancanza, la doglianza è processualmente vulnerabile.
  • L’omesso esame di un requisito ritenuto meno favorevole può restare assorbito quando il giudice abbia già accertato i presupposti del parametro più favorevole riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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