Cassazione Civile, Ordinanza n. 17769/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente di banca aveva chiesto il rimborso della maggiore ritenuta fiscale applicata dal fondo di previdenza complementare sulle somme erogate in relazione al trattamento pensionistico integrativo. Il giudizio nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso e dal successivo rigetto in primo e secondo grado. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato un asserito mero rinvio della sentenza d'appello ad altra giurisprudenza, ritenuta non pertinente, senza adeguata confutazione delle proprie censure; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, indicato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 25 del 2006, sostenendo che essa avrebbe consentito l'applicazione della tassazione agevolata anche ai soggetti cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 2000; con il terzo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sul trattamento fiscale dei c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" e dello statuto del fondo, sostenendo che il fondo, quale sostituto d'imposta, avrebbe dovuto applicare il regime previgente con esclusione dalla base imponibile del 4 per cento e con deduzione del 12,5 per cento dei contributi versati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di specifiche argomentazioni sulla violazione di legge; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la circolare amministrativa non integra un "fatto storico" il cui omesso esame sia denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque non vincola né il giudice né il contribuente; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che per le prestazioni in capitale erogate dai fondi di previdenza complementare del personale bancario il reddito va assoggettato al medesimo regime fiscale della pensione integrativa sostituita, senza possibilità di sottrarre dalla base imponibile i contributi facoltativi versati dal dipendente, poiché l'esenzione riguarda solo i contributi previdenziali obbligatori previsti dalla legge. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è inammissibile se non è accompagnata da specifiche argomentazioni intelligibili e pertinenti che mostrino il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme invocate o la loro interpretazione giurisprudenziale.
Il ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni della denunciata violazione di legge; il mero richiamo a precedenti o ad asserite omissioni della sentenza non basta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mancata considerazione di argomentazioni, documenti interpretativi o meri profili motivazionali.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il momento della sua deduzione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio motivazionale richiede il rispetto degli oneri di allegazione e deposito previsti per il ricorso per cassazione.
La disciplina invocata dal ricorrente sul trattamento fiscale agevolato non è applicabile nel senso preteso, poiché la base imponibile delle prestazioni del fondo resta quella dell'intera somma erogata nei limiti individuati dalla giurisprudenza.
La prestazione erogata dal fondo di previdenza complementare è ricondotta al regime fiscale della pensione integrativa cui si riferisce, ma senza abbattimento della base imponibile per contributi facoltativi del lavoratore.
La prestazione in capitale del fondo integra un reddito della stessa categoria della pensione integrativa rinunciata e segue il medesimo regime impositivo.
nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003
Non concorrono a formare il reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; quelli facoltativi del dipendente restano imponibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. la censura di violazione di legge è inammissibile se non è sviluppata con argomentazioni specifiche che mettano in luce il concreto contrasto tra la decisione impugnata e la norma invocata o l'interpretazione giurisprudenziale di essa.
- Nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile la mancata considerazione di circolari, risoluzioni o altre fonti interpretative amministrative.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria non vincolano il giudice e non vincolano neppure in modo assoluto la stessa Amministrazione che le ha emanate; esse non modificano il quadro normativo applicabile.
- Le prestazioni in capitale erogate da fondi di previdenza complementare a favore di ex dipendenti bancari, in funzione sostitutiva della pensione integrativa, sono tassate secondo il medesimo regime fiscale della prestazione pensionistica sostituita, con base imponibile costituita dall'intera somma erogata.
- Ai fini dell'imponibilità dei contributi a forme di previdenza complementare, l'esenzione spetta solo per i contributi previdenziali o assistenziali obbligatori previsti dalla legge; i contributi facoltativi versati dal lavoratore restano inclusi nella base imponibile.
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