Cassazione Penale, Sentenza n. 6803/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che l'ha dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 590-bis c.p. per aver attraversato una carreggiata a senso unico con passo svelto senza prestare la dovuta attenzione, urtando la ciclista Panfili Liana e cagionandole lesioni gravi (frattura scomposta del collo e della testa dell'omero destro). Nel ricorso in Cassazione si deducono due censure: 1) violazione degli artt. 46 e 190 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e degli artt. 1227 e 2054 c.c., con la prospettazione che la Corte territoriale avrebbe ascritto la colpa esclusiva alla ricorrente in contrasto con la dinamica del fatto; 2) motivazione carente e contraddittoria per non aver riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa e per travisamento della prova, lamentando che la sentenza non abbia considerato le dichiarazioni del testimone Bacchiocchi e abbia dato valore solo a quelle della parte civile tralasciando quelle dell'imputata e del padre.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene le doglianze manifestamente infondate, meramente oppositive e ricognitive di valutazioni di merito riservate al giudice di merito, le cui decisioni sono inattaccabili in Cassazione quando sorrette da motivazione congrua ed esauriente. La Corte conferma che la motivazione della Corte d'appello è adeguata: ha ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa e del testimone oculare Bacchiocchi, ha spiegato perché le dichiarazioni dell'imputata e del padre non sono credibili, ha ritenuto provato che l'imputata non prestò la dovuta attenzione attraversando la carreggiata e che la Panfili procedeva regolarmente tenendo la destra, causando la caduta sul margine destro. Ha inoltre escluso rilievo probatorio alla lieve ecchimosi della ricorrente. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma applicata per la dichiarazione di colpevolezza: la Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione alla condotta della ricorrente e alle lesioni riportate dalla persona offesa
artt. 46 e 190 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamati dalla ricorrente come norme del codice della strada rilevanti per la disciplina dell'attraversamento e della condotta del pedone; la Corte ha ritenuto che, comunque, la valutazione della violazione di tali norme e della dinamica dell'incidente rientri nella cognizione del giudice di merito e sia stata adeguatamente motivata
Norme relative all'onere della prova e alla responsabilità per fatto illecito/colpa concorrente; la Corte osserva che la questione del concorso di colpa è questione di fatto che il giudice di merito ha valutato e che la Cassazione non sindaca valutazioni probatorie adeguatamente motivate
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri)
Principio richiamato: la ricostruzione della dinamica di un incidente stradale è rimessa al giudice di merito e le sue determinazioni sono insindacabili in Cassazione se sorrette da adeguata motivazione
Massime di principio
- La Cassazione non riassegna valutazioni probatorie o ricostruzioni fattuali compiute dal giudice di merito se queste sono corredate da motivazione congrua ed esauriente: i motivi che si limitano a riproporre una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili o infondati
- In contestazioni di incidenti stradali la credibilità dei testi e della persona offesa e la valutazione delle dichiarazioni contrapposte sono questioni di merito; per avere successo in Cassazione è necessario dimostrare lacune logiche nella motivazione o errori di diritto
- L'eccezione di concorso di colpa della persona offesa deve essere sostenuta con elementi probatori concreti e non solo da mere ricostruzioni alternative non considerate dal giudice: la semplice deduzione alternativa non è sufficiente a sovvertire la decisione
- Le norme del codice della strada e le regole civili di ripartizione della responsabilità (artt. 46, 190 C.d.S.; artt. 1227, 2054 c.c.) vanno valorizzate in sede di fatto con prove specifiche; in loro assenza prevalgono le valutazioni dei giudici di merito basate su testimonianze e logica ricostruttiva
- Chi propone ricorso in Cassazione dovrebbe focalizzarsi su errori di diritto, vizi di motivazione (contraddittorietà, genericità, mancanza di supporto probatorio) o violazioni procedurali, e documentare puntualmente tali vizi, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile
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