Cassazione Penale, Ordinanza n. 27977/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché ripetitivi di questioni già valutate dalla Corte territoriale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma di lieve entità, poi riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese in appello e che la determinazione della pena rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di motivazione mancante o illogica, non ravvisata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice di riferimento per la fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, oggetto di riqualificazione dell'imputazione originaria.
La causa di non punibilità è stata invocata dalla difesa, ma il suo mancato riconoscimento è stato ritenuto già adeguatamente esaminato e correttamente escluso dal giudice di merito.
Le circostanze attenuanti generiche sono state richieste dalla difesa; il loro diniego è stato considerato incensurabile in cassazione perché sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La valutazione sul riconoscimento della particolare tenuità del fatto e sulle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata solo in presenza di specifici vizi di motivazione o di violazione di legge realmente dedotti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nei reati di stupefacenti di lieve entità, la doglianza sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con la motivazione di merito, non essendo sufficiente una critica meramente assertiva o reiterativa.
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