Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23886/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento notificato il 17 giugno 2010, recuperando a tassazione tutti i versamenti emersi dalle movimentazioni finanziarie della contribuente. La contribuente aveva proposto ricorso, ma l'Ufficio ne eccepiva la tardività: secondo la tesi erariale, il ricorso era stato inizialmente spedito a mezzo posta con un indirizzo del destinatario incompleto e generico, tale da non consentire la valida conclusione della notificazione; la successiva consegna a mano presso l'ufficio dell'Agenzia del 15 ottobre 2010 costituiva una nuova notificazione autonoma, avvenuta oltre il termine decadenziale di 60 giorni. L'Agenzia censurava inoltre la decisione della CTR che aveva ritenuto tempestivo il ricorso, sostenendo che non potesse applicarsi il principio del perfezionamento della notifica per il notificante alla data di spedizione quando la fattispecie notificatoria non si era validamente perfezionata per errore imputabile al mittente. Con i motivi successivi l'Ufficio deduceva anche violazioni sulla costituzione in appello e sulla valutazione della documentazione prodotta dalla contribuente, oltre a vizi di motivazione; tuttavia tali censure sono state dichiarate assorbite dall'accoglimento del primo motivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la prima notificazione del ricorso fosse nulla/inefficace perché il plico era stato indirizzato in modo incompleto e insufficiente, con indicazione generica del destinatario, circostanza imputabile alla parte notificante. In tali condizioni non operava il principio del perfezionamento della notifica per il notificante alla data di spedizione. La successiva consegna a mani presso l'ufficio dell'Agenzia integrava una nuova e autonoma notificazione, della quale rilevava soltanto la data di consegna, avvenuta il 15 ottobre 2010 oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento del 17 giugno 2010. Ne è derivata l'improcedibilità/tardività del ricorso introduttivo di primo grado. La Corte ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., con condanna della contribuente alle spese del giudizio di legittimità e compensazione delle spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per vizi processuali, motivazionali e di omesso esame/omessa motivazione.

  • art. 16 d. lgs. n. 546/1992

    la notifica del ricorso tributario a mezzo posta richiede una fattispecie notificatoria validamente perfezionata; se l'atto è indirizzato in modo incompleto e non consente la consegna, non opera il principio della rilevanza della spedizione.

  • art. 20 d. lgs. n. 546/1992

    richiamato nel dedurre la disciplina della notificazione del ricorso nel processo tributario.

  • art. 21 d. lgs. n. 546/1992

    richiamato ai fini del termine decadenziale per impugnare l'avviso di accertamento.

  • art. 22 d. lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla costituzione in giudizio dell'appellante nel processo tributario.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in relazione alla produzione documentale tardiva e alla valutazione dei documenti non esibiti in sede di verifica.

  • art. 36 d. lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro del requisito motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare il vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 19 d. lgs. n. 546/1992

    il termine di sessanta giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento è stato applicato come termine decadenziale rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 382 c.p.c.

    la Corte ha disposto la cassazione senza rinvio, ritenendo la causa definibile per improcedibilità/tardività del ricorso originario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta conserva rilievo ai fini della tempestività della notificazione solo se la fattispecie notificatoria è valida e idonea a perfezionarsi; se l'indicazione del destinatario è incompleta o generica in modo da impedire la consegna, il momento utile non è quello della spedizione ma quello della successiva, autonoma notificazione eventualmente eseguita.
  • L'errore imputabile al notificante nell'indicazione del destinatario impedisce di far retroagire gli effetti della notificazione alla data di spedizione, perché tale elemento rientra nella sfera di disponibilità della parte che notifica.
  • Quando la notificazione non si perfeziona per causa imputabile al notificante, non opera il principio di tutela dell'affidamento sulla data iniziale di spedizione; la parte non può conservare gli effetti della prima richiesta notificatoria e deve considerare solo la nuova notificazione effettivamente perfezionata.
  • La costituzione della controparte non sana la tardività di un ricorso introduttivo soggetto a termine decadenziale, poiché la decadenza incide sull'ammissibilità stessa del rimedio giurisdizionale.
  • In presenza di tardività originaria del ricorso, il giudice deve dichiararne l'improcedibilità/inammissibilità senza esaminare nel merito le ulteriori censure, che restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.