Cassazione Civile, Ordinanza n. 38097/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; concessionario)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dal concessionario della riscossione in forza del mancato pagamento di tributi e altri debiti risultanti da diciotto cartelle di pagamento, deducendo sia l’omessa notificazione delle cartelle presupposte sia l’estinzione del credito per prescrizione. La CTP aveva accolto il ricorso per difetto di prova della notifica delle cartelle; la CTR aveva poi rigettato gli appelli dell’Ufficio e del concessionario. In Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha censurato la mancata estromissione dal giudizio, sostenendo che la controversia riguardasse solo vizi della riscossione e non la pretesa tributaria, e quindi che non fosse parte necessaria; in subordine ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per il mancato accoglimento dell’estromissione. Il concessionario ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia su alcune difese d’appello, in particolare sul difetto di giurisdizione del giudice tributario per i crediti non tributari, sull’intervenuta notifica di nove cartelle e sull’asserita illegittimità della cancellazione dell’ipoteca anche per tali cartelle. La contribuente ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, ritenendo che la soccombenza totale delle controparti imponesse la liquidazione secondo soccombenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo corretto il mantenimento in causa dell’ente impositore perché la contribuente aveva contestato, oltre a vizi formali, anche la prescrizione e quindi il merito della pretesa tributaria. Ha invece accolto il ricorso incidentale del concessionario della riscossione, rilevando che la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione sulle specifiche difese dedotte in appello (giurisdizione sui crediti non tributari, intervenuta notifica di alcune cartelle, corretta estensione della cancellazione dell’ipoteca), con conseguente nullità per omessa pronuncia. Il ricorso incidentale della contribuente sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte lo richiama nel valutare la legittimazione/partecipazione dell’ente impositore nel giudizio tributario quando la controversia investe il merito della pretesa fiscale.
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
È richiamato in relazione al ruolo del concessionario della riscossione e alla distinzione tra posizioni del concessionario e dell’ente impositore.
La Corte ribadisce che il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente dedotte; la mancata pronuncia su specifiche difese integra vizio di omessa pronuncia/nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi attinenti a nullità della sentenza o del procedimento, compresa l’omessa pronuncia.
La Corte esclude che nel caso ricorressero i presupposti per l’inammissibilità del ricorso incidentale per effetto della norma, trattandosi di censure processuali.
Il concessionario è qualificato come mero adiectus solutionis causa rispetto al titolare del credito, il che giustifica la necessaria partecipazione dell’ente impositore quando si contesta il merito della pretesa.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dalla contribuente in tema di compensazione delle spese, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Richiamato dalla contribuente insieme all’art. 92 c.p.c. per contestare la compensazione delle spese, motivo assorbito dall’accoglimento del ricorso del concessionario.
Massime di principio
- Quando l’impugnazione di un atto della riscossione non si limita a vizi propri dell’atto, ma investe anche il merito della pretesa tributaria o l’estinzione del credito, il ricorso deve essere proposto anche nei confronti dell’ente impositore, che resta titolare del credito; il concessionario della riscossione opera come mero adiectus solutionis causa.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice di appello non esamini specifiche censure ritualmente dedotte, specie se attinenti a questioni diverse e autonome, come la giurisdizione su crediti non tributari o l’estensione degli effetti dell’annullamento/cancellazione a singole poste.
- In presenza di motivi di ricorso per cassazione che denunciano vizi processuali della sentenza, non opera l’inammissibilità automatica per effetto del filtro dell’appello quando la censura riguarda appunto l’assetto processuale della decisione impugnata.
- La partecipazione dell’ente impositore nel giudizio tributario è necessaria se la controversia mira a contestare l’esistenza o persistenza del credito, anche se l’atto impugnato è materialmente emesso dal concessionario della riscossione.
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