Cassazione Civile, Ordinanza n. 19865/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da un istituto bancario per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare e, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto con cui due soggetti avevano venduto a un terzo un immobile. La banca assumeva di essere creditrice verso la venditrice principale e il fideiussore, per saldo di un'apertura di credito, e sosteneva che la vendita fosse solo apparente perché, contestualmente, era stato stipulato un contratto di locazione che avrebbe consentito ai venditori di continuare ad abitare l'immobile. Il Tribunale accolse la domanda revocatoria; la Corte d'appello confermò. In cassazione il terzo acquirente deduceva, con due motivi, che la cessionaria del credito non potesse costituirsi nel giudizio né subentrare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., perché la cessione del credito era avvenuta pro soluto e il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto non sarebbe stato trasferito; inoltre sosteneva che, per effetto della cessione, fosse venuto meno l'interesse dell'originario creditore ad agire e contraddire, con conseguente cessazione della materia del contendere o comunque rigetto della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di azione revocatoria, la cessione del credito durante il giudizio consente al cessionario di intervenire quale successore nel diritto affermato in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., poiché l'azione pauliana tutela la conservazione della garanzia patrimoniale inerente al credito. Ha inoltre escluso che la cessione del credito faccia venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio o determini cessazione della materia del contendere, quando il credito sia ancora contestato e insoddisfatto. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla legittimazione e sull'intervento del successore; la Corte non ne fa un'applicazione autonoma, ma respinge la censura alla luce del collegamento tra credito e azione revocatoria.
invocato per contestare l'interesse ad agire della cessionaria e dell'originario creditore; la Corte ritiene invece persistente l'interesse quando il credito è ancora contestato e non soddisfatto.
la cessione del credito, nel contesto dell'azione revocatoria, integra successione nel diritto affermato in giudizio e consente l'intervento del cessionario quale successore a titolo particolare.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la cessione pro soluto non trasferisca il potere di far valere la revocatoria; la Corte nega tale ricostruzione, valorizzando la funzione conservativa dell'azione pauliana.
l'azione revocatoria è descritta come strumento di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore e come esercizio della facoltà di soddisfarsi su un determinato bene del patrimonio del debitore.
richiamato per spiegare che la revocatoria tutela la garanzia patrimoniale generica del creditore; il credito resta il riferimento ultimo dell'azione.
norma processuale per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
la Corte precisa che, quando il credito viene ceduto nel corso del giudizio, il cessionario può avvalersi degli effetti dell'azione revocatoria già esercitata dal cedente.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria il diritto tutelato non è un autonomo diritto alla declaratoria di inefficacia, ma il credito nella sua funzione di garanzia patrimoniale; perciò la vicenda circolatoria del credito incide anche sul processo revocatorio.
- Se il credito viene ceduto durante la lite revocatoria, il cessionario subentra quale successore nel diritto affermato in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., potendo intervenire e beneficiare degli effetti dell'azione già proposta dal cedente.
- La cessione del credito non fa venir meno automaticamente l'interesse ad agire o a contraddire quando il credito resti contestato e non soddisfatto; non vi è cessazione della materia del contendere per il solo fatto della cessione.
- L'azione pauliana conserva una funzione meramente conservativa della garanzia patrimoniale e la sua sorte segue quella del credito cui accede; non è autonomamente concepibile rispetto al diritto di credito che la fonda.
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