Cassazione Civile, Ordinanza n. 33200/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
L'acquirente di un'autovettura usata aveva convenuto in giudizio il venditore deducendo di aver comprato nel 2003 una Audi A6 Avant con indicazione di 94.000 km e di una garanzia annuale, ma di aver poi scoperto che il chilometraggio reale era molto superiore e che il veicolo presentava numerosi difetti e continue riparazioni. In primo grado il venditore aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere agito solo come intermediario; successivamente l'attore aveva prospettato anche la responsabilità del convenuto quale mandatario senza rappresentanza. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno in via diversa da quella della c.t.u.; in appello il venditore aveva ottenuto una riduzione del risarcimento a euro 6.500, con compensazione parziale delle spese. Il soccombente in cassazione ha denunciato, con due motivi, la violazione dell'art. 1226 c.c. per avere la Corte d'appello recepito le conclusioni del c.t.u. e ritenuto non necessaria la liquidazione equitativa, nonostante il primo giudice avesse criticato la consulenza; inoltre ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese, sostenendo di essere stato costretto ad agire e di essere comunque risultato vittorioso in parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che il giudice di appello, investito della controversia nei limiti dei motivi di gravame, può riesaminare i fatti e le prove già acquisite in primo grado, e che la Corte territoriale aveva congruamente valutato le risultanze della c.t.u. La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il danno nel suo esatto ammontare: qui, invece, gli elementi per la quantificazione erano in atti e la Corte d'appello aveva correttamente determinato il pregiudizio sulla base del valore del veicolo e della perdita di valore accertati dal consulente. Quanto alle spese, la Cassazione ha osservato che, essendo stata la domanda accolta solo parzialmente nel complesso dei due gradi di merito, ricorreva soccombenza reciproca e la compensazione parziale era legittima. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La liquidazione equitativa del danno è possibile solo quando sia provata l'esistenza del danno ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il suo preciso ammontare.
La valutazione del danno risarcibile segue i criteri di cui all'art. 1226 c.c. quando ne ricorrano i presupposti.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, ma il giudice può regolare le spese tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
La compensazione parziale delle spese è legittima in presenza di soccombenza reciproca.
Richiamato in relazione alla proposta del relatore per la decisione in camera di consiglio.
Richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
È la misura base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il giudice di appello non è vincolato in modo meccanico alla motivazione del primo giudice, ma può riesaminare fatti, allegazioni e prove già dedotti, nei limiti devoluti dai motivi di gravame, poiché l'appello è una revisio prioris instantiae e non un iudicium novum.
- La liquidazione equitativa del danno è ammessa solo se il danno esista e non sia possibile o sia particolarmente difficile provarne il preciso ammontare; se dagli atti e dalla consulenza emergono elementi sufficienti per la quantificazione, il giudice deve procedere a una determinazione analitica e non equitativa.
- Il giudice di merito che ritenga convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto a confutare in modo analitico tutte le difformi deduzioni di parte, essendo sufficiente che la motivazione indichi le fonti del proprio apprezzamento e renda intellegibile il percorso logico seguito.
- In tema di spese processuali, l'accoglimento solo parziale della domanda nel complesso del giudizio integra soccombenza reciproca e consente la compensazione, totale o parziale, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, purché non siano poste spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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