Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21622/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio ha disconosciuto componenti negativi di reddito ritenendo che un rapporto formalmente qualificato come subappalto celasse in realtà una somministrazione/intermediazione abusiva di manodopera tra la società contribuente e una società fornitrice di lavoratori. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo non sufficientemente dimostrata la tesi dell'Ufficio e carente l'approfondimento su distribuzione del lavoro e criteri di pagamento. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, degli artt. 1655, 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva correttamente valorizzato gli elementi indiziari raccolti e che, una volta raggiunta la prova presuntiva dell'intermediazione abusiva, spettava alla contribuente fornire la prova contraria della genuinità dell'appalto e dell'insussistenza della somministrazione illecita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia tributaria, l'accertamento può basarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve prima valutarle analiticamente e poi complessivamente, considerando tutti gli elementi indiziari nel loro insieme. Nel caso concreto, la CTR non ha specificamente e unitariamente esaminato gli indizi addotti dall'Ufficio, relativi ai rapporti tra la società contribuente e le società fornitrici di manodopera, alla struttura e al rischio d'impresa, al potere di controllo sui lavoratori e alla loro remunerazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Richiamato quale parametro per valutare la contestata intermediazione abusiva di manodopera e la distinzione rispetto al contratto di appalto.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato in relazione alla qualificazione del contratto di appalto e alla verifica della genuinità del rapporto negoziale dedotto dalla contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, una volta raggiunta la prova presuntiva dell'intermediazione abusiva, grava sulla contribuente l'onere di provare il contrario, cioè la sussistenza di un valido appalto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per affermare che la pretesa tributaria può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti e che gli indizi vanno valutati unitariamente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge nella valutazione degli indizi e del riparto dell'onere probatorio.

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    Richiamati per affermare che la prova contraria del contribuente opera dopo che l'Ufficio abbia fornito un quadro presuntivo dotato dei requisiti richiesti.

Massime di principio

  • L'accertamento tributario può essere fondato anche su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; non è necessaria una prova piena in senso stretto da parte dell'Ufficio.
  • Il giudice tributario deve compiere una duplice valutazione della prova indiziaria: prima analitica sui singoli elementi, per escludere quelli irrilevanti, poi complessiva, considerando tutti gli indizi nel loro insieme e nel loro reciproco raffronto.
  • Se l'Amministrazione costruisce una presunzione grave, precisa e concordante di intermediazione illecita di manodopera, spetta al contribuente dimostrare la genuinità dell'appalto e l'insussistenza della somministrazione abusiva.
  • È viziata in diritto la decisione di merito che escluda la fondatezza della pretesa fiscale senza avere esaminato unitariamente gli elementi indiziari specificamente allegati dall'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoAppalto e somministrazioneAppalto
RamiTributiLavoroContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.