Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29848/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

A seguito di ispezioni bancarie svolte tra il 28 novembre 2012 e il 15 febbraio 2013, la Banca d'Italia aveva irrogato al direttore generale di un istituto di credito cooperative sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 61.500 per carenze organizzative e nei controlli interni, carenze nel processo del credito e operazioni speculative su derivati valutari. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, aveva poi disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e l'amministrazione straordinaria della banca. L'interessato aveva proposto opposizione ex art. 145 T.U.B. deducendo, in sintesi, che le irregolarità derivavano dalla gestione del precedente direttore, che la sua permanenza in carica era stata breve, che la Corte d'appello non aveva valutato un decreto di archiviazione penale relativo ai medesimi fatti, che erano state illegittimamente negate l'esibizione di documenti e la prova testimoniale, e che non vi erano elementi per imputargli una responsabilità personale o per giustificare una sanzione così severa. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo che le irregolarità si fossero protratte anche durante la sua gestione, che egli non avesse esercitato una vigilanza attiva né adottato correttivi, che avesse continuato a concedere credito in modo imprudente e senza adeguate garanzie, che avesse tardato nelle comunicazioni sui crediti deteriorati e che avesse tollerato attività speculative incompatibili con la natura mutualistica della banca. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: omessa/insufficiente motivazione e omesso esame del decreto di archiviazione; violazione dell'art. 145 T.U.B., dell'art. 2697 c.c. e delle norme costituzionali sul diritto di difesa e sul buon andamento della p.a., per il rigetto dell'esibizione documentale e della prova testimoniale; ulteriore violazione dell'art. 145 T.U.B. e delle regole probatorie per il mancato accoglimento delle prove orali; violazione dell'art. 145 T.U.B. e degli artt. 3 e 11 l. n. 689/1981, nonché omesso esame della breve durata dell'incarico e della redditività finale della banca, sostenendo che la Corte avesse fondato la decisione su una indebita responsabilità di posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura sulla motivazione si risolveva in richieste non più ammissibili dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; inoltre il decreto di archiviazione era stato esaminato e ritenuto irrilevante nel giudizio amministrativo. Ha respinto congiuntamente gli altri motivi osservando che, in materia di sanzioni amministrative, l'art. 3 l. n. 689/1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito e che il destinatario della sanzione deve provare di aver diligentemente adempiuto agli obblighi di settore. La Corte ha condiviso il giudizio di merito secondo cui il ricorrente, quale dirigente apicale, aveva tenuto condotte di inerzia e negligenza nella gestione del credito e dei controlli interni, aveva continuato operazioni rischiose e speculative e non aveva adottato misure correttive dopo i rilievi ispettivi. Ha inoltre affermato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire alla mancata prova della parte, e che la prova testimoniale richiesta non era decisiva. È stata infine ritenuta rimessa al giudice di merito anche la quantificazione della sanzione, effettuata tenendo conto della gravità del fatto e della personalità dell'autore. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 D.Lgs. n. 385/1993

    norma richiamata come base delle contestazioni sanzionatorie per carenze organizzative, nei controlli interni e nel processo del credito

  • art. 35 D.Lgs. n. 385/1993

    norma richiamata come base della contestazione relativa alle operazioni speculative

  • art. 70 T.U.B.

    norma richiamata per la proposta che ha preceduto lo scioglimento degli organi della banca e l'amministrazione straordinaria

  • art. 145 T.U.B.

    norma processuale richiamata per l'opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del n. 5, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è qualificato come mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce il principio secondo cui l'onere della prova grava sulla parte che intende superare la presunzione di colpa

  • art. 3 l. n. 689/1981

    pone una presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione amministrativa, che deve provare di avere agito senza colpa

  • art. 11 l. n. 689/1981

    richiamato dal ricorrente in tema di criteri di commisurazione della sanzione; la Corte reputa la quantificazione rimessa al merito in base a gravità del fatto e personalità dell'autore

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure istruttorie e difensive

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul buon andamento della pubblica amministrazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul giusto processo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, l'art. 3 l. n. 689/1981 introduce una presunzione di colpa a carico del trasgressore: spetta quindi al destinatario della sanzione dimostrare di aver adottato tutta la diligenza richiesta dalla normativa di settore per escludere l'imputabilità della violazione.
  • Per i soggetti apicali di intermediari bancari, la responsabilità non si esaurisce nel controllo formale o nella delega a strutture interne: occorre una vigilanza attiva e l'adozione di correttivi idonei quando emergano criticità nell'erogazione del credito, nei controlli interni o nei presidi antiriciclaggio.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e discrezionale; non può essere utilizzato per colmare le carenze probatorie della parte che lo richiede.
  • Il giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non consente di censurare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La determinazione della sanzione amministrativa, nei limiti della legge, è apprezzamento rimesso al giudice di merito e deve essere valutata in relazione alla gravità della violazione e alla personalità dell'autore.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.