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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16935 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Abruzzo contestando l’annullamento del recupero relativo alla detrazione IVA e alla deduzione dei costi fondati su fatture emesse da una società ritenuta interposta e priva di una reale struttura aziendale. Secondo l’Agenzia, la CTR aveva erroneamente ritenuto necessario provare direttamente la consapevole partecipazione del contribuente alla frode, mentre, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, la prova che la società interposta fosse una cartiera costituiva un elemento sufficiente a far presumere la conoscenza o conoscibilità della frode, trasferendo sul contribuente l’onere della prova contraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi dell’Agenzia e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto errata la decisione della CTR, che aveva qualificato la vicenda come frode carosello e aveva escluso che l’inesistenza strutturale della società interposta fosse sufficiente a mettere in dubbio la buona fede dell’acquirente. Per le operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, la mancanza di personale, mezzi, scritture e adeguata struttura della società interposta può costituire elemento sintomatico della consapevolezza del cessionario. La sentenza è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della CTR Abruzzo, che dovrà riesaminare la controversia e regolare le spese. Il capo relativo ai ricavi non dichiarati è rimasto coperto da giudicato, non essendo stato impugnato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La detrazione IVA presuppone l’effettuazione di un’operazione rilevante ai fini dell’imposta.

    In caso di fattura emessa da un soggetto diverso dall’effettivo cedente, l’IVA non è, in linea di principio, detraibile, salvo la tutela della buona fede dell’acquirente quando questi dimostri di non sapere e di non poter sapere della frode.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    La fattura costituisce, di regola, documento idoneo a rappresentare l’operazione ai fini fiscali.

    La fattura regolare consente normalmente la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA, ma l’Amministrazione può contestarne l’attendibilità fornendo anche presunzioni semplici.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    L’IVA indicata in fattura per operazioni inesistenti resta estranea al meccanismo ordinario della detrazione.

    L’imposta versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa è considerata fuori conto e non può essere utilizzata per compensare l’IVA a debito.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L’Amministrazione deve inizialmente provare, anche mediante presunzioni, gli elementi oggettivi della frode e della possibile conoscenza da parte del contribuente; successivamente spetta al contribuente fornire la prova della propria buona fede.

  • L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8

    I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, salvo che siano in contrasto con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

    Ai fini delle imposte dirette, la consapevolezza della frode non comporta automaticamente l’indeducibilità del costo, purché il costo sia reale, inerente e rispetti gli altri requisiti fiscali e non sia stato utilizzato direttamente per commettere un reato.

  • Art. 360 c.p.c.

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per insufficiente motivazione.

    La Cassazione ha esaminato le censure dell’Agenzia relative all’errata applicazione delle regole sull’onere della prova e ha ritenuto assorbita la censura motivazionale.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, deve fornire elementi oggettivi idonei a dimostrare che il soggetto formalmente emittente non era il reale fornitore e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • Nelle operazioni triangolari, la prova che il fornitore interposto sia una società cartiera, priva di personale, mezzi e struttura adeguata, può essere sufficiente a far presumere la mancanza di buona fede dell’acquirente e a trasferire su quest’ultimo l’onere della prova contraria.
  • Il contribuente può difendersi dimostrando di avere adottato l’ordinaria diligenza commerciale e di non avere avuto elementi concreti per sospettare che il soggetto indicato in fattura non fosse il reale fornitore.
  • La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti non è da sola sufficiente a dimostrare la reale esistenza dell’operazione o la buona fede, poiché tali strumenti possono essere utilizzati anche per dare apparenza di regolarità a operazioni fittizie.
  • Ai fini IVA, la buona fede può impedire il diniego della detrazione solo se il contribuente dimostra di non sapere e di non poter sapere della frode; ai fini delle imposte dirette, invece, la deducibilità del costo richiede principalmente che esso sia effettivo, inerente, certo, determinato o determinabile e di competenza.
  • Le questioni non impugnate davanti alla Cassazione possono diventare definitive per formazione del giudicato, anche se la sentenza viene cassata su altri capi.

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