Sentenza del 19/08/2015 n. 16930 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, mediante lo studio di settore SG75U e ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2001, i ricavi e il reddito del contribuente. P.L. aveva impugnato l'avviso sostenendo che la mancata allegazione del prospetto dello studio di settore, espressamente richiamato nell'atto, ne avesse compromesso il diritto di difesa. I giudici di merito avevano ritenuto l'avviso nullo. L'Agenzia ha ricorso per Cassazione deducendo, tra l'altro, che il contribuente aveva già visionato il prospetto durante il contraddittorio e che tale conoscenza avrebbe escluso la lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, relativo all'insufficiente motivazione della CTR, dichiarando assorbito il primo motivo sulla possibilità di produrre il documento in appello. La sentenza della CTR Campania è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della stessa CTR, che dovrà verificare se il contribuente avesse effettivamente avuto piena conoscenza del prospetto SG75U durante il contraddittorio e valutare le conseguenze di tale conoscenza. La Cassazione non ha quindi dichiarato definitivamente valido l'avviso, ma ha escluso che la sola mancata allegazione comporti automaticamente la nullità quando il contribuente abbia avuto altrimenti conoscenza del documento.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 331 del 1993, art. 62-bis, convertito in L. n. 427 del 1993
Disciplina l'applicazione degli studi di settore utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per la determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi.
Art. 7, comma 1, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Deve essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione.
L'obbligo di allegazione riguarda i documenti dei quali il contribuente non abbia già avuto integrale e legale conoscenza. Se il documento richiamato è stato altrimenti conosciuto, la mancata allegazione può costituire una mera irregolarità formale e non determina necessariamente l'invalidità dell'atto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Consente la produzione di nuovi documenti in appello tributario, nei limiti processuali applicabili. La questione non è stata decisa in via definitiva, poiché il motivo dell'Agenzia è stato ritenuto assorbito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Richiamato dall'Agenzia in relazione ai termini per la produzione documentale nel processo tributario.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia; nel caso concreto la CTR non aveva valutato la dedotta conoscenza del prospetto da parte del contribuente.
Massime di principio
- La mancata allegazione a un avviso di accertamento di un documento richiamato per relationem e indispensabile a comprendere la pretesa tributaria può rendere l'atto invalido.
- L'invalidità non è automatica se l'Amministrazione dimostra che il contribuente aveva già avuto piena e integrale conoscenza del documento, ad esempio durante un contraddittorio documentato.
- La conoscenza effettiva del documento deve essere specificamente accertata e motivata dal giudice; non è sufficiente affermarla in modo generico.
- Quando il contribuente ha potuto esaminare i dati, i calcoli e i presupposti dell'accertamento, l'omessa allegazione può ridursi a una irregolarità formale non lesiva del diritto di difesa.
- In controversie analoghe è essenziale verificare il contenuto del verbale di contraddittorio, la prova della consegna o visione del prospetto e l'effettiva possibilità per il contribuente di contestare i dati utilizzati.
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