Sentenza del 19/08/2015 n. 16926 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva accertato nei confronti di B. A. un reddito da partecipazione ai fini Irpef per l'anno 2000, pari a un quarto del reddito societario, ritenendo che egli fosse socio occulto della società. L'accertamento si fondava, tra l'altro, su una procura speciale che gli consentiva di compiere operazioni per conto della società, sulla gestione della corrispondenza e sulle risultanze del processo verbale della Guardia di finanza. Il contribuente negava di avere svolto funzioni gestorie, sostenendo che la procura fosse limitata all'esecuzione di pagamenti. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato nel merito la sufficienza degli elementi probatori, rilevando preliminarmente che la controversia riguardava la composizione del gruppo sociale e l'imputazione unitaria del reddito ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario, poiché il giudizio era stato celebrato soltanto nei confronti di B. A., senza la partecipazione degli altri soci palesi e occulti ai quali l'accertamento imputava il reddito e la responsabilità solidale per le imposte societarie. Ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata una decisione definitiva sulla fondatezza dell'accertamento né sull'effettiva qualità di socio occulto di B. A.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione prospettati dall'Agenzia delle entrate, relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all'omesso esame di fatti decisivi.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Impone l'integrazione del contraddittorio quando il processo tributario coinvolge più soggetti necessari. L'omessa partecipazione di tali soggetti determina la nullità del giudizio.
Art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992
Consente o impone la riunione dei procedimenti separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, al fine di assicurare una decisione unitaria.
Art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992
Prevede che il giudice d'appello rimetta la causa al primo giudice quando sia stata omessa l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario.
Art. 383, ultimo comma, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando rileva una nullità del procedimento derivante dalla mancata partecipazione di parti necessarie, di cassare la decisione e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986
Stabilisce, per le società di persone, l'imputazione per trasparenza del reddito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Per questo, l'accertamento del reddito societario e quello dei soci costituiscono una fattispecie inscindibile.
Art. 17, comma 1, e art. 44 del D.Lgs. n. 446/1997
Sono richiamati per evidenziare l'assimilazione dell'Irap all'Ilor e il carattere proporzionale e reale dell'imposta, con conseguente applicazione del litisconsorzio necessario anche nei giudizi relativi all'Irap imputata per trasparenza ai soci.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria riguarda l'esistenza, la composizione o la qualificazione di una società di fatto o di una società di persone, devono partecipare al giudizio tutti i soci, palesi e occulti, nonché la società quando rilevante.
- Nelle società di persone, l'accertamento del reddito societario e quello imputato ai singoli soci sono normalmente inscindibili: non è possibile definire validamente la posizione di un solo socio senza coinvolgere gli altri soggetti interessati.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio anche in cassazione e in ogni fase del giudizio.
- Se la nullità non viene rilevata nei precedenti gradi, la Corte di cassazione deve annullare le decisioni e rinviare la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
- La decisione processuale sulla violazione del litisconsorzio non equivale a una valutazione nel merito: non stabilisce né che il contribuente sia effettivamente socio occulto né che l'accertamento fiscale sia fondato.
- In casi analoghi, prima di discutere la validità degli indizi sull'amministrazione di fatto o sulla partecipazione occulta, occorre verificare che tutti i soggetti cui l'accertamento attribuisce una posizione comune siano stati correttamente chiamati nel processo.
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