Sentenza del 19/08/2015 n. 16922 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella esattoriale relativa a Irpeg, Irap e Iva per gli anni 2001 e 2003, sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto e di poter quindi dedurre, contro la cartella, anche le contestazioni proponibili contro l'accertamento. Ha inoltre invocato il condono tombale presentato per gli anni 1997-2003.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale in materia spetta all'Agenzia delle Entrate. Ha invece rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, rilevando che l'avviso di accertamento era stato notificato personalmente al contribuente il 13 giugno 2005 e non era stato impugnato. Di conseguenza, la cartella poteva essere contestata soltanto per vizi propri, che non erano stati dedotti né risultavano dagli atti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 300/1999, art. 57, comma 1
Ha trasferito alle agenzie fiscali tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Dal 1° gennaio 2001 la legittimazione attiva e passiva nelle controversie fiscali spettava esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, rendendo inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
La cartella di pagamento notificata senza la preventiva notifica dell'atto presupposto può essere impugnata anche per contestare tale omissione.
Quando l'atto presupposto non è stato notificato, il contribuente può far valere nella controversia contro la cartella anche le doglianze relative all'atto presupposto. Tuttavia, se è provata la regolare notifica dell'accertamento e questo non è stato impugnato, la cartella è contestabile esclusivamente per vizi propri.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Prevedeva la formulazione del quesito di diritto per i ricorsi per cassazione.
La disposizione è stata richiamata in relazione al quesito formulato dal ricorrente sul rapporto tra omessa notifica dell'accertamento e possibilità di contestare la cartella.
Massime di principio
- La cartella di pagamento è normalmente impugnabile per vizi propri quando l'atto presupposto è stato regolarmente notificato e non è stato tempestivamente contestato.
- Se il contribuente sostiene di non aver ricevuto l'accertamento, l'esito dipende dalla prova della notifica: una documentazione che dimostri la consegna personale dell'atto rende tardive o inammissibili le contestazioni rivolte al merito dell'accertamento.
- L'omessa notifica dell'atto presupposto consente, in linea generale, di contestare la cartella deducendo anche i vizi dell'atto non notificato; tale possibilità viene meno se la notifica viene provata.
- Un condono relativo alle imposte personali del contribuente non produce automaticamente effetti sui debiti tributari di una società o cooperativa distinta, né sulle imposte societarie diverse da quelle oggetto della definizione.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo il trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali, la legittimazione processuale passiva spetta all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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