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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16928 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, per gli anni 2000 e 2001, l'indebita deduzione di somme corrisposte alle società sportive partecipanti alle manifestazioni, ritenute erogazioni liberali anziché costi inerenti; l'indebita deduzione di spese pubblicitarie che l'Ufficio riteneva di pertinenza della Federazione F.; e l'omessa fatturazione di spese di amministrazione e quote di iscrizione addebitate a società sportive, gestori di locali e noleggiatori di attrezzature. La Commissione tributaria di secondo grado aveva confermato l'accoglimento dei ricorsi della società. In Cassazione, l'Agenzia ha dedotto vizi di motivazione e violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e delle erogazioni liberali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, relativi rispettivamente alla motivazione sui rimborsi spese, alla certezza dei costi, alle spese pubblicitarie e alla prova dei pagamenti per spese amministrative e quote di iscrizione. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo insufficiente la motivazione della Commissione sulla certezza e inerenza delle somme corrisposte alle società sportive: il semplice riferimento alla loro correlazione con l'attività d'impresa non era sufficiente, soprattutto qualora tali somme fossero qualificabili come erogazioni liberali, soggette a specifici limiti e condizioni di deducibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale punto, con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

    La censura deve riguardare un preciso fatto storico controverso e decisivo, non una generica questione o argomentazione. Nel caso concreto, diversi motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati inammissibili per formulazione non conforme ai requisiti processuali.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La norma, applicabile ratione temporis, imponeva una specifica formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi per i motivi fondati su vizi di motivazione. La mancata individuazione di un preciso fatto storico o la formulazione generica della censura comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 65 del D.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dall'Agenzia insieme all'art. 75 per sostenere la distinzione tra costi d'impresa ed erogazioni liberali e l'applicazione a queste ultime dei limiti e delle condizioni specificamente previsti dalla legge.

  • Art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986

    La deducibilità dei costi d'impresa richiede, tra l'altro, certezza, determinabilità e inerenza. Il mero collegamento generico all'attività d'impresa non dimostra automaticamente tali requisiti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, disciplina delle erogazioni liberali

    Le erogazioni liberali non sono integralmente deducibili per il solo fatto di essere collegate all'attività aziendale; la deduzione è ammessa solo nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge in relazione alla natura dell'erogazione e al destinatario.

Massime di principio

  • Per dedurre un esborso come costo d'impresa non basta dimostrare che esso è genericamente collegato all'attività: occorre provare in modo documentato la sua effettività, certezza, determinabilità, inerenza e il rapporto con l'attività produttiva.
  • La qualificazione contabile o contrattuale di un pagamento è rilevante, ma deve essere coerente con la documentazione complessiva. Se il pagamento è una liberalità o un premio, non può essere automaticamente trattato come ordinario costo deducibile.
  • In presenza di pagamenti a terzi, è opportuno conservare contratti, regolamenti, condizioni ufficiali, fatture, quietanze dettagliate e documentazione che colleghi ogni pagamento a una specifica prestazione o manifestazione.
  • Le clausole contrattuali devono essere interpretate nel loro insieme: l'autorizzazione a stipulare contratti pubblicitari in nome proprio può sostenere la deducibilità delle relative spese, mentre una clausola generica sulla messa a disposizione di materiale pubblicitario non attribuisce necessariamente ogni costo alla stessa parte.
  • Per contestare in Cassazione un vizio di motivazione occorre indicare con precisione il fatto storico decisivo che sarebbe stato omesso o valutato erroneamente; censure generiche su questioni, prove o argomentazioni rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza di ricavi non contabilizzati e, in particolare, l'effettiva percezione dei pagamenti quando tale circostanza è contestata; in assenza di documentazione specifica, la pretesa può non essere confermata.

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