Sentenza del 19/08/2015 n. 16923 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B.A. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo alle imposte Irpef, Irap e Iva della società e dei soci, contestando di essere socio occulto e amministratore di fatto. I giudici di merito avevano ritenuto provati tali ruoli sulla base, tra l'altro, di un'ampia procura speciale, della gestione esclusiva del conto corrente e della corrispondenza societaria e dell'assenza di una contabilità regolare. La Corte di cassazione ha però rilevato preliminarmente che il giudizio si era svolto solo nei confronti di B.A., senza la partecipazione degli altri soci palesi e occulti, nonostante la controversia riguardasse la composizione della società e l'imputazione unitaria del reddito ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, affinché il giudizio venga celebrato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso nel merito se B.A. fosse effettivamente socio occulto o amministratore di fatto.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Individua i motivi per i quali è stato proposto il ricorso per cassazione, relativi a violazione o falsa applicazione di legge, nullità del procedimento e vizi della motivazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia deve essere trattata necessariamente nei confronti di più soggetti. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità del giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Consente la riunione di procedimenti separati quando riguardano una controversia inscindibile tra gli stessi litisconsorti necessari, così da assicurare una decisione unitaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b)
Prevede il rinvio della causa al giudice di primo grado quando il giudizio di primo grado non si è svolto nei confronti di tutti i soggetti necessari.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Stabilisce il principio di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro effettiva percezione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 17, comma 1, e 44
Sono richiamati per evidenziare le caratteristiche dell'Irap e la sua assimilabilità, ai fini considerati, all'imposizione imputata per trasparenza ai soci delle società di persone.
Art. 383, ultimo comma, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando rileva una nullità del procedimento derivante dalla mancata partecipazione di parti necessarie, di cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Quando un accertamento tributario riguarda contemporaneamente una società di persone e la posizione reddituale o fiscale di tutti i soci, la controversia è normalmente inscindibile e devono partecipare al processo la società e tutti i soci interessati.
- La contestazione della qualità di socio occulto o della composizione stessa della società coinvolge una situazione comune a più soggetti; il giudice non dovrebbe decidere validamente nei confronti di uno solo di essi.
- La mancata integrazione del contraddittorio necessario determina una nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase del giudizio, con annullamento delle decisioni già adottate e rinvio al primo giudice.
- Il principio vale anche per l'Irap quando l'imposta è collegata all'accertamento unitario della società e dei soci.
- La cassazione per difetto di litisconsorzio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: la pretesa fiscale e l'eventuale qualità di socio occulto o amministratore di fatto dovranno essere nuovamente esaminate in un processo correttamente instaurato.
- In presenza di più ricorsi separati relativi allo stesso accertamento societario, è opportuno verificare la necessità di riunione dei procedimenti per evitare decisioni contrastanti.
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