Cassazione Civile, Ordinanza n. 30732/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme versate a titolo di IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014. La contribuente aveva chiesto la restituzione dell'imposta sostenendo che l'area, originariamente agricola e divenuta edificabile in forza del Piano di Governo del Territorio adottato/approvato dal Comune, avesse perso tale qualificazione a seguito dell'annullamento giurisdizionale del piano da parte del giudice amministrativo, confermato in appello dal Consiglio di Stato. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che l'annullamento del PGT avesse travolto anche il presupposto dell'imposizione e quindi fatto sorgere il diritto al rimborso. Con l'unico motivo di ricorso, il Comune e la società di gestione delle entrate hanno denunciato violazione di norme di diritto in materia di determinazione dell'area edificabile ai fini fiscali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito rilievo caducatorio retroattivo all'annullamento del piano urbanistico, mentre la qualificazione edificatoria del terreno doveva essere valutata con riferimento al momento impositivo, restando irrilevanti le vicende urbanistiche successive.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini tributari, l'edificabilità del terreno va desunta dalla qualificazione urbanistica vigente al momento rilevante per l'imposizione e che l'annullamento successivo del piano urbanistico non incide retroattivamente sulla debenza dell'imposta già versata. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005
Richiamato come disposizione di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992 in tema di edificabilità fiscale.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006
Richiamato come interpretazione autentica della nozione fiscale di area edificabile, ancorata alla qualificazione contenuta nel piano regolatore adottato dal Comune, indipendentemente da approvazione regionale e strumenti attuativi.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Norma invocata nel motivo per censurare la decisione sul rimborso IMU/ICI in relazione alla qualificazione edificatoria dell'area.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
La Corte ne ribadisce la lettura ampia: un terreno è edificabile ai fini fiscali anche quando la potenzialità edificatoria derivi da strumenti urbanistici adottati o da elementi di fatto rilevanti, con valutazione riferita al momento impositivo.
art. 52, comma 4, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel quadro dell'imposta di registro per affermare che l'edificabilità va desunta dalla qualificazione urbanistica adottata dal Comune, senza che vicende successive incidano sul valore venale già determinato al momento del trasferimento.
Utilizzato per decidere la causa nel merito, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto dopo la cassazione della sentenza impugnata.
D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3
Richiamato solo per evidenziare che l'edificabilità di fatto è considerata anche ai fini dell'indennità di espropriazione.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 5
Richiamato, insieme alle altre norme, come conferma che la nozione di edificabilità di fatto ha rilievo anche in materia espropriativa.
Non espressamente citato nel testo, ma la decisione richiama il tema dell'onere probatorio solo in via generale; tuttavia non emerge una specifica regula iuris sul punto.
Massime di principio
- Ai fini delle imposte immobiliari, la nozione di area edificabile è ampia e comprende non solo la edificabilità di diritto, risultante da strumenti urbanistici, ma anche la edificabilità di fatto, desumibile da elementi obiettivi che rivelino una concreta vocazione edificatoria del fondo.
- La qualificazione fiscale di edificabilità deve essere riferita al momento impositivo: vicende urbanistiche successive, compreso l'annullamento del piano regolatore o del piano attuativo, non incidono retroattivamente sulla base imponibile già determinata per il periodo d'imposta anteriore.
- L'annullamento giudiziale di uno strumento urbanistico non comporta automaticamente il diritto al rimborso dell'imposta versata per annualità in cui il bene era stato correttamente considerato edificabile sulla base del piano adottato.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2021 del 29/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →