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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29626/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un medico dirigente nei confronti dell'azienda sanitaria datrice di lavoro, per l'omessa e tardiva pesatura/graduazione degli incarichi dirigenziali e il conseguente mancato riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione nel periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2012. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto considerare che le somme non percepite per la retribuzione di posizione variabile sarebbero confluite nel fondo per la retribuzione di risultato, con conseguente incremento di quest'ultima e quindi assenza di danno o comunque indebita locupletazione; inoltre ha sostenuto che il lavoratore, sottoscrivendo il contratto individuale, avrebbe accettato una retribuzione di posizione unificata precludendo ulteriori pretese, e che non vi fosse inadempimento imputabile per la complessità della procedura e per l'avvio delle attività già nel 2007. Con il secondo motivo ha lamentato omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il mancato esame di tali difese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi nella parte relativa all'assenza di colpa e all'efficacia preclusiva del contratto individuale, ma ha accolto il ricorso limitatamente alla questione della compensatio lucri cum damno derivante dalla possibile confluenza delle somme non erogate nel fondo per la retribuzione di risultato, questione che avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di merito e che richiede un accertamento di fatto sul concreto verificarsi dell'effetto compensativo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte, limitatamente al profilo della possibile compensatio lucri cum damno tra mancata erogazione della retribuzione di posizione variabile e incremento della retribuzione di risultato, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione perché verifichi in fatto se tale effetto compensativo si sia effettivamente verificato e ridetermini la decisione applicando i principi indicati. Nel resto il ricorso è stato rigettato, in particolare quanto all'imputabilità dell'inadempimento e alla pretesa rinuncia/abdicazione ai diritti derivanti dalla contrattazione collettiva tramite il contratto individuale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come parametro della doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, una volta allegato l'inadempimento e la fonte del diritto, incombe al debitore provare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento.

  • art. 1218 c.c.

    Usato in relazione alla responsabilità per inadempimento della pubblica amministrazione/datore di lavoro; la violazione dell'obbligo di graduazione e pesatura degli incarichi integra presupposto di responsabilità risarcitoria per perdita di chance.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato per escludere che il contratto individuale possa derogare in peius alle previsioni collettive e precludere diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva.

  • art. 45, co. 1, d. lgs. 165/2001

    Invocato per affermare che la contrattazione individuale non può superare in senso peggiorativo la disciplina collettiva del trattamento economico del personale pubblico.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata risposta espressa a una questione di diritto non comporta cassazione se il giudice di merito è comunque giunto a soluzione corretta; la Corte può correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato per richiamare il precedente della Corte sul medesimo tema e le relative motivazioni di diritto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Riferito al motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Riferito al motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360 bis n.1 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente è stata disattesa perché infondata alla luce della rilevanza della questione di compensatio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, anche in relazione al potere della Cassazione di correggere la motivazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Usato per affermare il potere della Corte di correggere la motivazione e decidere sulla questione di diritto senza rinvio, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 50, co. 4, CCNL Area 1998-2001

    La norma collettiva prevede che i fondi per la retribuzione di posizione siano integralmente utilizzati e che eventuali risorse residue confluiscano temporaneamente nel fondo per la retribuzione di risultato, poi riassorbite l'anno successivo; questa disciplina è decisiva per la possibile compensatio tra danno e vantaggio.

  • Cass., S.U., 25 novembre 2008, n. 28056

    Richiamata per definire la compensatio lucri cum damno quando vantaggio e danno siano conseguenza immediata e diretta dello stesso inadempimento.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla graduazione degli incarichi dirigenziali medici, l'omessa o tardiva attivazione e conclusione del procedimento può fondare non un'azione di adempimento, ma una domanda risarcitoria per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, con onere del datore di lavoro di provare fatti impeditivi, estintivi o la non imputabilità dell'inadempimento.
  • La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro non vale di per sé a rinunciare ai diritti economici derivanti dalla contrattazione collettiva, né può introdurre una disciplina peggiorativa rispetto a quella prevista dal contratto collettivo o dalla legge.
  • Quando una norma collettiva prevede che risorse non erogate in un fondo confluiscano in un altro fondo, il giudice deve verificare se il medesimo inadempimento che ha causato il mancato pagamento abbia anche prodotto un vantaggio economico compensabile; in tal caso opera la compensatio lucri cum damno, ma solo dopo un accertamento in fatto del concreto incremento patrimoniale.
  • L'omessa pronuncia su una questione di diritto non comporta automaticamente cassazione se la decisione impugnata ha comunque raggiunto il risultato giuridico corretto; la Corte di cassazione può correggere la motivazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoImpugnazioni
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

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