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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05607/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite origina dall'impugnazione di una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per una giornata lavorativa irrogata a una docente. La Corte d'appello aveva dichiarato l'illegittimità della sanzione perché disposta dal dirigente scolastico, ritenuto incompetente: secondo la decisione di merito, poiché l'addebito era riconducibile a una fattispecie per la quale il testo unico sull'istruzione prevede una sospensione fino a un mese, la competenza non spettava al dirigente, ma al capo dell'ufficio dell'amministrazione scolastica individuato dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, essendo il dirigente competente solo per sanzioni fino a dieci giorni. Le amministrazioni ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 e 492, 494, 495 e 498 d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la competenza andrebbe determinata ex post in base alla sanzione concretamente applicata e non ex ante in base alla sanzione astrattamente prevista per l'addebito contestato; poiché nella specie era stata inflitta una sospensione di un solo giorno, la competenza avrebbe dovuto ritenersi del dirigente scolastico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto infondata la censura delle amministrazioni, aderendo al principio per cui, nel pubblico impiego privatizzato, la competenza dell'organo disciplinare si determina in base al massimo edittale della sanzione astrattamente prevista per la fattispecie contestata, e non sulla base della misura poi concretamente irrogata. Poiché per la sanzione prevista dal testo unico sull'istruzione la sospensione può arrivare fino a un mese, superiore al limite di dieci giorni previsto per la competenza del dirigente scolastico, quest'ultimo era incompetente a irrogare la sanzione, a nulla rilevando che in concreto fosse stata applicata una sospensione di un solo giorno. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle amministrazioni ricorrenti. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni statali, in ragione del meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    La competenza dell'organo disciplinare va individuata ex ante in base al massimo della sanzione astrattamente prevista per la fattispecie contestata; il dirigente scolastico è competente solo per sanzioni non superiori a dieci giorni.

  • art. 492 d.lgs. n. 297/1994

    Prevede, per il personale docente e direttivo, la sospensione dall'ufficio fino a un mese, rilevante ai fini dell'individuazione dell'organo competente.

  • art. 494 d.lgs. n. 297/1994

    È richiamato come norma che ricomprende la fattispecie addebitata, alla quale si ricollega una sanzione astrattamente superiore al limite di competenza del dirigente scolastico.

  • art. 495 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 498 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La norma sul raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che versano mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego privatizzato, la competenza dell'organo procedente deve essere determinata in modo certo, preventivo e oggettivo sulla base della sanzione massima astrattamente prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva per l'addebito contestato.
  • Ai fini della ripartizione della competenza disciplinare è irrilevante la sanzione concretamente irrogata nel singolo caso, poiché la competenza non può dipendere da un dato ex post e variabile all'esito del procedimento.
  • Se la fattispecie contestata prevede una sanzione superiore al limite attribuito al dirigente scolastico, la competenza spetta all'organo superiore individuato dalla disciplina di settore, con conseguente invalidità dell'atto adottato da un organo incompetente.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti delle amministrazioni statali che siano esonerate dal materiale versamento per effetto della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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