Cassazione Penale, Sentenza n. 18638/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in riforma della condanna di primo grado, aveva riqualificato il fatto nella più favorevole fattispecie dell'art.74, comma 6, d.P.R. n.309/1990 (associazione costituita per commettere fatti di lieve entità) dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione. I motivi denunciati sono: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (in relazione, tra l'altro, all'art.74, comma 6, e all'art.157 c.p.) e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello, poiché quest'ultima non ha confrontato e confutato puntualmente gli specifici elementi probatori valorizzati dal Tribunale (es. ampiezza territoriale, numero e ruoli degli associati, basi logistiche, consistenti sequestri) e ha basato la riqualificazione prevalentemente sulla non univocità delle intercettazioni circa quantità/qualità delle sostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio, rilevando che la Corte territoriale non ha assolto all'onere di una motivazione puntuale e adeguata quando ha operato la riqualificazione in melius della fattispecie: mancato confronto specifico con le argomentazioni e gli indici rivelatori esposti nella sentenza di primo grado e carenza di spiegazioni sul fatto che tutte le condotte sarebbero riconducibili alla fattispecie di lieve entità. La Suprema Corte ha quindi ordinato che in sede di rinvio si riesaminino i presupposti per l'applicabilità dell'art.74, comma 6, conformandosi ai principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - art.74, comma 6
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale
La disposizione è stata interpretata come norma che configura una fattispecie autonoma: applicabile solo se l'associazione è stata costituita esclusivamente per commettere reati di lieve entità (art.73, comma 5). Occorre provare la programmazione esclusiva di fatti di lieve entità e che l'organizzazione sia strutturalmente incompatibile con reati di maggiore gravità; tutte le condotte dell'associazione devono rientrare nella fattispecie di lieve entità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - art.73, comma 5
Si riferisce ai reati di detenzione e spaccio di lieve entità; la qualificazione in base a art.74 comma 6 richiede che le attività associative siano tutte riconducibili a questa fattispecie qualificata come "lieve entità".
Articolo richiamato dall'art.74, comma 6, per l'applicazione delle sanzioni previste per l'associazione a delinquere; il richiamo implica che, se sussistono i presupposti dell'art.74 comma 6, si applicano i primi due commi dell'art.416 c.p.
Richiamato dal ricorrente come riferimento normativo la cui applicazione sarebbe stata erronea; nella decisione la Corte segnala la necessità di corretta applicazione delle norme penali coinvolte nella riqualificazione.
Codice di procedura penale - art.129, comma 2
Norma richiamata nella motivazione della Corte d'appello in ordine all'impossibilità di pronunciare un'assoluzione nel merito nelle condizioni del caso; la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha adeguatamente argomentato sul punto.
Codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. b), c), e)
Previsioni che individuano i motivi di cassazione invocati dal Procuratore Generale: inosservanza/erronea applicazione della legge penale (lett. b e c) e vizio di motivazione (lett. e). La Corte ha accolto le censure per carenza della motivazione di resa della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in senso favorevole all'imputato (anche riqualificando la fattispecie), è obbligata a fornire una motivazione puntuale e rigorosa che confuti specificamente le argomentazioni e gli indici probatori valorizzati dal giudice di primo grado.
- L'art.74, comma 6, d.P.R. n.309/1990 è applicabile solo se risulta che l'associazione sia stata costituita esclusivamente per commettere reati di lieve entità (art.73, comma 5): rilevano la genesi del sodalizio, la sua struttura, l'organizzazione, l'ampiezza territoriale, il numero e il ruolo degli associati, i quantitativi e le tipologie di sostanze, i canali di approvvigionamento e l'esistenza di basi logistiche.
- La mera indeterminatezza o non univocità delle intercettazioni circa quantità/qualità delle sostanze non è, di per sé, sufficiente a ritenere che l'associazione fosse limitata a fatti di lieve entità se vi sono altri elementi (es. sequestri consistenti, ampia clientela, consolidata organizzazione) che indicano attività di spaccio organizzata e su vasta scala.
- Nel valutare la configurabilità della fattispecie di lieve entità bisogna accertare se tutte le condotte (inclusi approvvigionamento e detenzione di provvista) siano effettivamente compatibili con la lieve entità: qualsiasi elemento che indichi predisposizione per approvvigionamenti rilevanti o attività continuativa verso un'ampia clientela è indice contrario.
- Se la riqualificazione in melius determina effetti processuali (per es. estinzione per prescrizione), il giudice d'appello deve comunque motivare compiutamente la nuova qualificazione e spiegare perché non sussistono i presupposti per una diversa statuizione (es. assoluzione nel merito), altrimenti la decisione è annullabile per carenza di motivazione.
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