Cassazione Penale, Sentenza n. 18434/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nella statuizione sulla prescrizione. Il Procuratore generale ha contestato la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione operata dalla Corte di appello di Bari in relazione a fatti commessi tra il 27 e il 29 novembre 2017, sostenendo che il termine prescrizionale non si era ancora compiuto alla data della sentenza d'appello (11/09/2025) considerati i periodi di sospensione applicabili (sospensione di un anno e mezzo prevista dalla cosiddetta legge c.d. Orlando tra prima sentenza e appello e la ulteriore sospensione decorrente dalla lettura del dispositivo della sentenza impugnata), nonché gli effetti della recente pronuncia della Corte costituzionale che ha confermato la legittimità della legge n.103/2017 per fatti commessi tra agosto 2017 e dicembre 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricostruito il computo della prescrizione: i fatti del 27/29 novembre 2017 comportavano un termine prescrizionale di sette anni e mezzo, maturabile il 27 maggio 2025, al quale vanno però aggiunte le sospensioni previste (tra cui l'anno e mezzo previsto dalla legge Orlando tra pronuncia di primo grado e d'appello e la sospensione decorrente dalla lettura del dispositivo). Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.38 del 23 marzo 2026 che ha confermato la legittimità della legge n.103/2017 per i fatti tra agosto 2017 e dicembre 2019. In conseguenza di ciò ha concluso che, alla data della sentenza d'appello (11/09/2025), la prescrizione non era ancora maturata e che tuttora il reato non è estinto. Per tali ragioni la cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, DPR 309/1990
Indica il reato contestato all'imputata (illecito in materia di stupefacenti). La sentenza utilizza tale riferimento per identificare il reato cui applicare il relativo termine prescrizionale (da cui deriva il calcolo dei sette anni e mezzo).
legge n.103/2017 (c.d. legge Orlando)
La legge ha introdotto, per il periodo temporale rilevante, una sospensione del termine di prescrizione (di un anno e mezzo) tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella d'appello; la Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione ai fatti commessi tra agosto 2017 e dicembre 2019, incidendo sul computo della prescrizione.
Sentenza Corte costituzionale n.38 del 23 marzo 2026
La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della legge n.103/2017 per i fatti commessi nel periodo agosto 2017 - dicembre 2019; la Cassazione ha richiamato tale pronuncia per legittimare l'applicazione della sospensione prevista dalla legge Orlando nel calcolo della prescrizione, con conseguente esclusione della estinzione per prescrizione alla data della sentenza d'appello.
Massime di principio
- Per valutare la prescrizione occorre partire dalla data dei fatti e dal termine prescrizionale previsto per il reato contestato; al termine va aggiustato per eventuali sospensioni e interruzioni.
- Le sospensioni temporanee introdotte da normative intervenute successivamente (es. legge n.103/2017) possono essere applicabili ai fatti commessi in periodi determinati: verificare sempre l'ambito temporale di applicazione e eventuali pronunce di legittimità costituzionale.
- La sospensione tra la sentenza di primo grado e quella d'appello (se prevista dalla norma) allunga il termine prescrizionale e può impedire la maturazione della prescrizione alla data della sentenza d'appello.
- Eventuali decisioni della Corte costituzionale che confermano la legittimità di una norma che incide sulla prescrizione devono essere considerate nel calcolo se ricadono nel periodo dei fatti.
- Se la corte di merito dichiara la prescrizione ma la relativa motivazione ignora sospensioni o pronunce costituzionali rilevanti, il Procuratore può proporre ricorso per cassazione per vizio di motivazione e errato computo del termine prescrizionale.
- In caso di annullamento per errore nel calcolo della prescrizione, è frequente il rinvio per nuovo giudizio alla corte d'appello; pertanto, il procedimento non si estingue automaticamente se l'errore era procedurale.
- Per casi analoghi, è prudente documentare e contestare tempestivamente eventuali atti interruttivi o sospensivi della prescrizione e monitorare la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che possa incidere sul computo dei termini.
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