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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18425/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato o parzialmente riformato le condanne per associazione e traffico di stupefacenti. Le censure principali: omissione o errata esclusione della recidiva (Brunetto, Schillaci Domenico); errata determinazione della pena per effetto della continuazione e mancata applicazione del limite del cumulo materiale ex art. 78 c.p. e ordine di applicazione della riduzione per il rito abbreviato (Schillaci Lorenzo Michele); eccessivo aumento di pena per continuazione e mancanza di motivazione (Minnici, D'Agostino); violazione del principio ne bis in idem e travisamento delle intercettazioni rispetto al ruolo attribuito a La Delfa; vizio di motivazione e valutazione superficiale delle prove (Falduto, in particolare sulla natura lecita dei suoi spostamenti da tassista). Inoltre vari ricorrenti avevano concordato in appello il trattamento sanzionatorio ex art. 599-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: per molti ricorrenti i vizi prospettati erano preclusi perché non devoluti al giudice d'appello o perché erano stati rinunziati/compresi nel concordato ex art. 599-bis; ove esaminati nel merito, i motivi (es. sul cumulo e sull'ordine di applicazione della riduzione per il rito abbreviato) sono stati ritenuti infondati in considerazione della giurisprudenza consolidata: la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal giudice d'appello (anche nel caso della continuazione con reati già coperti da giudicato) e ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione in ordine alla diversa natura dei sodalizi (ne bis in idem) e al ruolo degli imputati basato sulle intercettazioni. Il ricorso di Schillaci Lorenzo è stato ritenuto manifestamente infondato; i ricorsi di Brunetto, Minnici, D'Agostino e Schillaci Domenico sono risultati inammissibili per ragioni procedurali/concordato; i motivi di La Delfa e Falduto sono stati dichiarati generici o non consentiti. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Strumento di concordato in appello; la scelta consensuale sulla determinazione della pena limita la possibilità di impugnare in cassazione vizî attinenti alla quantificazione che non rendano la pena illegale

  • art. 78 cod. pen. (cumulo materiale)

    Limite alla pena cumulata (30 anni per la reclusione); la sentenza ricorda l'ordine applicativo del criterio moderatore: in casi con reato già coperto da giudicato e reati sub iudice la riduzione per il rito abbreviato può operare prima dell'applicazione del cumulo, con conseguente modalità specifica di calcolo della pena

  • art. 71 e ss. cod. pen. (concorso di reati e pene)

    Norme richiamate per la determinazione della pena in presenza di reati unificati per continuazione; la giurisprudenza unificata è richiamata per l'ordine di applicazione delle regole sul cumulo e sulle diminuenti processuali

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla determinazione dell'aumento per continuazione; la Corte richiede motivazione adeguata proporzionata all'entità dell'aumento ma ritiene adeguata quella resa dai giudici di merito nel caso concreto

  • art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem)

    Il principio preclude la doppia punibilità quando sussista identità di fatto storica e giuridica; la Corte ha ritenuto però che, nonostante sovrapposizioni fattuali (stessi viaggi), i fatti perseguivano distinti contesti associativi e quindi non operava il ne bis in idem

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limite alle doglianze in cassazione sulla motivazione quando esse si riducano a diversa valutazione del merito: non sono ammissibili censure che invocano un ricostruzione alternativa delle prove già valutate dal giudice di merito

  • artt. 73 e 74 DPR 309/90

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti; utilizzate per qualificare i reati contestati e per la valutazione della natura e dell'entità delle condotte di traffico e trasporto

  • artt. 121, 125, 192 cod. proc. pen.

    Richiamati nelle censure sulla regolarità delle indagini e sulla valutazione delle intercettazioni; la Corte ricorda i limiti della cassazione a sindacare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

Massime di principio

  • Non sono ammissibili in Cassazione censure che non siano state tempestivamente devolute al giudice del gravame o che siano state rinunciate dall'imputato in sede di appello
  • La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rinnovare la valutazione delle prove o per proporre una diversa lettura logica dei fatti; il controllo è limitato a vizi di diritto e a carenze motivazionali manifeste
  • Il concordato in appello ex art. 599-bis limita la possibilità di impugnare in Cassazione questioni relative alla quantificazione della pena che non comportino illegalità
  • In presenza di continuazione tra reati coperti da giudicato e reati sub iudice, l'ordine applicativo delle regole sul cumulo materiale e della riduzione per il rito abbreviato può variare: occorre verificare quale pena è più grave e se il giudicato è impeditivo di rimodulazioni
  • Il ne bis in idem richiede identità di fatto e di interesse protetto; la mera sovrapposizione di singoli atti (es. trasferte) non è automaticamente sufficiente a escludere pluralità di reati o distinti procedimenti quando emergano contesti associativi diversi
  • Le censure generiche o non specificamente confrontate con la motivazione di merito sono destinate all'inammissibilità; difese efficaci in Cassazione devono individuare vizi di diritto o carenze motivazionali puntuali e non semplici richieste di rivalutazione

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