Cassazione Penale, Sentenza n. 18425/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato o parzialmente riformato le condanne per associazione e traffico di stupefacenti. Le censure principali: omissione o errata esclusione della recidiva (Brunetto, Schillaci Domenico); errata determinazione della pena per effetto della continuazione e mancata applicazione del limite del cumulo materiale ex art. 78 c.p. e ordine di applicazione della riduzione per il rito abbreviato (Schillaci Lorenzo Michele); eccessivo aumento di pena per continuazione e mancanza di motivazione (Minnici, D'Agostino); violazione del principio ne bis in idem e travisamento delle intercettazioni rispetto al ruolo attribuito a La Delfa; vizio di motivazione e valutazione superficiale delle prove (Falduto, in particolare sulla natura lecita dei suoi spostamenti da tassista). Inoltre vari ricorrenti avevano concordato in appello il trattamento sanzionatorio ex art. 599-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: per molti ricorrenti i vizi prospettati erano preclusi perché non devoluti al giudice d'appello o perché erano stati rinunziati/compresi nel concordato ex art. 599-bis; ove esaminati nel merito, i motivi (es. sul cumulo e sull'ordine di applicazione della riduzione per il rito abbreviato) sono stati ritenuti infondati in considerazione della giurisprudenza consolidata: la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal giudice d'appello (anche nel caso della continuazione con reati già coperti da giudicato) e ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione in ordine alla diversa natura dei sodalizi (ne bis in idem) e al ruolo degli imputati basato sulle intercettazioni. Il ricorso di Schillaci Lorenzo è stato ritenuto manifestamente infondato; i ricorsi di Brunetto, Minnici, D'Agostino e Schillaci Domenico sono risultati inammissibili per ragioni procedurali/concordato; i motivi di La Delfa e Falduto sono stati dichiarati generici o non consentiti. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Strumento di concordato in appello; la scelta consensuale sulla determinazione della pena limita la possibilità di impugnare in cassazione vizî attinenti alla quantificazione che non rendano la pena illegale
art. 78 cod. pen. (cumulo materiale)
Limite alla pena cumulata (30 anni per la reclusione); la sentenza ricorda l'ordine applicativo del criterio moderatore: in casi con reato già coperto da giudicato e reati sub iudice la riduzione per il rito abbreviato può operare prima dell'applicazione del cumulo, con conseguente modalità specifica di calcolo della pena
art. 71 e ss. cod. pen. (concorso di reati e pene)
Norme richiamate per la determinazione della pena in presenza di reati unificati per continuazione; la giurisprudenza unificata è richiamata per l'ordine di applicazione delle regole sul cumulo e sulle diminuenti processuali
Richiamato con riferimento alla determinazione dell'aumento per continuazione; la Corte richiede motivazione adeguata proporzionata all'entità dell'aumento ma ritiene adeguata quella resa dai giudici di merito nel caso concreto
art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem)
Il principio preclude la doppia punibilità quando sussista identità di fatto storica e giuridica; la Corte ha ritenuto però che, nonostante sovrapposizioni fattuali (stessi viaggi), i fatti perseguivano distinti contesti associativi e quindi non operava il ne bis in idem
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limite alle doglianze in cassazione sulla motivazione quando esse si riducano a diversa valutazione del merito: non sono ammissibili censure che invocano un ricostruzione alternativa delle prove già valutate dal giudice di merito
Norme sostanziali in materia di stupefacenti; utilizzate per qualificare i reati contestati e per la valutazione della natura e dell'entità delle condotte di traffico e trasporto
artt. 121, 125, 192 cod. proc. pen.
Richiamati nelle censure sulla regolarità delle indagini e sulla valutazione delle intercettazioni; la Corte ricorda i limiti della cassazione a sindacare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
Massime di principio
- Non sono ammissibili in Cassazione censure che non siano state tempestivamente devolute al giudice del gravame o che siano state rinunciate dall'imputato in sede di appello
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rinnovare la valutazione delle prove o per proporre una diversa lettura logica dei fatti; il controllo è limitato a vizi di diritto e a carenze motivazionali manifeste
- Il concordato in appello ex art. 599-bis limita la possibilità di impugnare in Cassazione questioni relative alla quantificazione della pena che non comportino illegalità
- In presenza di continuazione tra reati coperti da giudicato e reati sub iudice, l'ordine applicativo delle regole sul cumulo materiale e della riduzione per il rito abbreviato può variare: occorre verificare quale pena è più grave e se il giudicato è impeditivo di rimodulazioni
- Il ne bis in idem richiede identità di fatto e di interesse protetto; la mera sovrapposizione di singoli atti (es. trasferte) non è automaticamente sufficiente a escludere pluralità di reati o distinti procedimenti quando emergano contesti associativi diversi
- Le censure generiche o non specificamente confrontate con la motivazione di merito sono destinate all'inammissibilità; difese efficaci in Cassazione devono individuare vizi di diritto o carenze motivazionali puntuali e non semplici richieste di rivalutazione
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