Cassazione Penale, Sentenza n. 18433/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (detenzione e cessione di marijuana, grammi 2,00). Il ricorso si fonda su due motivi: (1) illegittimità e vizio di motivazione nel diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), con la censura che il giudice d'appello ha confuso la nozione di "abitualità" con la pericolosità e ha ritenuto ostativa l'esistenza di un unico precedente specifico; (2) illegittimità e vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro trovato in suo possesso, contestando che tutta la somma sequestrata fosse provento dell'attività di spaccio, posto che l'acquirente ha dichiarato di aver pagato euro 10 e che la composizione della somma detenuta non è compatibile con tale dichiarazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: un unico precedente specifico infraquinquennale non è, di per sé, ostativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la nozione di "abitualità" richiede, in concreto, la valutazione di più elementi e, secondo la giurisprudenza richiamata, sussiste in termini ostativi quando l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (o sia riconosciuta recidiva reiterata). Ha inoltre ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo relativo alla confisca, perché la somma sequestrata eccede il prezzo dichiarato dall'acquirente e non può automaticamente ritenersi provento dell'illecito. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis e alla confisca; la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
norma che punisce traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; utilizzata quale fattispecie base della condanna per detenzione e cessione di marijuana
Codice penale, art. 131-bis
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha affermato che la sua applicabilità richiede una valutazione complessiva degli elementi del caso concreto e che un unico precedente specifico infraquinquennale non è di per sé ostativo
Codice penale, art. 99, comma 2
disciplina la recidiva specifica; la Corte ha distinto tra recidiva specifica (ricorrente nel caso) e recidiva reiterata, rilevando che solo quest'ultima integra di regola un presupposto ostativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità
Codice penale, art. 133, comma 1
elenca i criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); richiamato per sottolineare che la valutazione della tenuità richiede un giudizio complessivo su questi elementi
Giurisprudenza: Sez. U, 27/01/2022, Umberto Ubaldi
stabilisce che la pluralità di reati in continuità può essere ostativa alla particolare tenuità solo se, concretamente, integra condizioni tassative che escludono la tenuità o qualificano il comportamento come abituale
Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
precisa che il giudizio di tenuità richiede valutazione complessa e congiunta degli elementi della fattispecie
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024
afferma che l'abitualità si può ravvisare se l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, anche successivamente
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024
ulteriore richiamo ai criteri per la configurabilità dell'abitualità e alla necessità di elementi concreti per escludere la tenuità
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020
sostiene che il riconoscimento della recidiva reiterata è sintomatico di elevata pericolosità sociale e può escludere l'applicazione dell'art. 131-bis
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede una valutazione complessiva e motivata di tutte le circostanze rilevanti (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e non può essere esclusa automaticamente per la mera esistenza di un unico precedente specifico.
- La "abitualità" o la riconduzione del comportamento a modalità abituali deve emergere da elementi concreti e, secondo la giurisprudenza, è in genere configurabile se l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole (o in presenza di recidiva reiterata); pertanto un singolo precedente non basta a caratterizzare l'abitualità.
- Quanto alla confisca del denaro, l'onere probatorio grava sul P.M. che deve dimostrare il nesso tra la somma sequestrata e l'illecita attività di spaccio; importi detenuti discordanti rispetto al prezzo dichiarato dall'acquirente non possono essere automaticamente qualificati come provento dell'illecito senza adeguata motivazione probatoria.
- In caso di valutazioni errate o insufficientemente motivate sull'inesigibilità dell'art. 131-bis o sulla misura ablativa (confisca), la Corte di cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tali profili e disporre il rinvio ad altra sezione per un nuovo esame.
- Nelle impugnative riguardanti misure patrimoniali e causa di non punibilità è cruciale che il giudice di merito espliciti i criteri di valutazione utilizzati e si richiami esplicitamente agli elementi di fatto che giustificano la qualificazione della condotta come non tenue o come abituale.
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