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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18426/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Treviso che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di €5.145,00 rinvenuta in possesso dell'indagato. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a: (a) la sussistenza dei presupposti del sequestro impeditivo (art. 321, comma 2 c.p.p.), in particolare la pertinenzialità della somma rispetto al reato; (b) la concreta attualità del periculum in mora; (c) la sproporzione tra la somma sequestrata e il reddito dichiarato, nonché l'erronea valutazione dell'estratto contributivo INPS come indicatore del reddito/ricavi veri dell'attività commerciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nel dettaglio: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., ritenendo che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua sulla sproporzione tra la somma trovata e il reddito dichiarato e sull'assenza di giustificazioni credibili (anche alla luce dell'avvalersi della facoltà di non rispondere). Tuttavia la Corte ha censurato l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale del riesame aveva affermato, in modo errato, la pertinenzialità della somma ai fini del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 2 c.p.p., osservando che, per il reato di mera detenzione di stupefacenti, il denaro rinvenuto non costituisce automaticamente profitto del reato contestato ma potrebbe essere provento di pregresse cessioni; nondimeno tale errore non ha portato all'annullamento dell'ordinanza nel suo complesso e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro impeditivo: richiede che la 'res' sia pertinente al reato (strumentalità specifica) e che vi sia pericolo che la libera disponibilità del bene possa favorire la commissione di ulteriori reati o l'occultamento/dispersione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria per i proventi di talune condotte, applicabile anche per talune ipotesi di detenzione di stupefacenti tramite il rinvio dell'art. 85-bis DPR 309/1990; richiede sproporzione tra reddito/proventi dichiarati e valore dei beni e mancanza di giustificazione credibile circa la provenienza.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Rinvio alla normativa sulla confisca (art. 240-bis c.p.) nelle ipotesi rilevanti del testo unico sugli stupefacenti.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riguarda la fattispecie di detenzione illecita di sostanze stupefacenti con il relativo quadro sanzionatorio; nel caso, costituisce il reato contestato per cui sono emerse gravi indizi.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990

    Norma riferita in relazione alle ipotesi di confisca per cessione di stupefacenti; la Corte ha distintamente richiamato che dette disposizioni non sono applicabili alla mera detenzione senza il necessario nesso di pertinenzialità.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze; la Corte ricorda che mancanza o motivazione apparente integra vizio deducibile in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Indica le ragioni di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) che il ricorrente ha invocato; la Corte valuta la ricorrenza di tali vizi entro i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte.

  • Giurisprudenza - Sez. U., n. 920 del 17/12/2003 (Montella)

    Richiamata per la nozione che, in particolari ipotesi di confisca, il requisito di pertinenzialità del bene rispetto al reato può essere meno stringente; citazione utilizzata dal Tribunale del riesame in giustificazione del sequestro finalizzato alla confisca.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022 (Donato) e Sez. 4, n. 1003 del 10/12/2024

    Richiamate per l'affermazione consolidata che, in caso di detenzione illecita di stupefacenti, il denaro rinvenuto non è automaticamente profitto del reato contestato e può costituire provento di pregresse cessioni.

Massime di principio

  • Se viene trovato denaro insieme a stupefacenti e a materiale per il confezionamento, il sequestro finalizzato alla confisca (art. 240-bis) è possibile se si dimostra la sproporzione tra i beni trovati e il reddito dichiarato e non esiste una giustificazione credibile della provenienza.
  • Il sequestro impeditivo ex art. 321 c.p.p. richiede un nesso di pertinenzialità reale e non meramente occasionale: la cosa deve avere una strumentalità specifica e stabile rispetto all'attività illecita, non basta la semplice contiguità temporale o logistica.
  • Il mero possesso di denaro insieme a stupefacenti non prova automaticamente che quel danaro sia il profitto dell'illecito per cui si procede; potrebbe derivare da pregresse cessioni e pertanto la confisca del denaro richiede accertamenti specifici e i presupposti previsti dalla legge.
  • Le prove di sproporzione possono essere fondate anche su elementi come l'estratto contributivo INPS; tuttavia il giudice deve valutare congruamente le giustificazioni offerte dall'imputato (es. contante 'in nero') tenendo conto del divieto normativo di valorizzare incassi fiscalmente irregolari come giustificazione della legittima provenienza.
  • La facoltà di non rispondere dell'indagato, l'emersione di strumenti per il confezionamento e la dispersione/occultamento del denaro (es. ripartizione in scooter e in casa) sono fattori che il giudice può considerare ai fini della concreta gravosità del periculum in mora.
  • In sede di impugnazione in Cassazione contro provvedimenti cautelari reali, sono ammissibili le doglianze per violazione di legge o per motivazione assolutamente carente o meramente apparente; le censure che richiedono un sindacato di merito sono inammissibili.

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