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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20167/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Gambia, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno della domanda aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese per minacce di morte ricevute da uno zio e per la generale mancanza di diritti e libertà. Il Tribunale di Ancona aveva confermato il diniego già pronunciato dalla Commissione territoriale; la Corte d'appello di Ancona aveva rigettato l'impugnazione, rilevando da un lato l'irrilevanza delle vicende personali con lo zio e, dall'altro, il mutamento del contesto politico in Gambia, con la fine della dittatura e l'insediamento di un nuovo governo democratico, escludendo così sia i presupposti per la protezione sussidiaria sia quelli per la protezione umanitaria. Con il primo motivo di ricorso il richiedente deduceva violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. n. 25/2008, lamentando una motivazione solo apparente sull'insussistenza di una violenza indiscriminata e incontrollata nel Paese di origine. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato i presupposti per la protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato la situazione attuale del Gambia e aveva motivato in modo coerente l'esclusione di un rischio di violenza indiscriminata, valorizzando la caduta del governo dittatoriale e il ripristino della legalità democratica; inoltre il ricorrente non aveva contestato la circostanza del mutamento politico né aveva indicato fonti specifiche idonee a smentire tale accertamento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità della domanda di protezione umanitaria e sull'assenza di allegazioni specifiche relative a condizioni di vulnerabilità o a problematiche di rientro nel Paese d'origine. Non essendovi difese del Ministero, non sono state liquidate spese; la Corte ha anche dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    La protezione sussidiaria presuppone una situazione di violenza indiscriminata e incontrollata nel Paese d'origine; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso sulla base dell'accertamento sulla situazione attuale del Gambia.

  • art. 8 d.lgs. n. 25/2008

    Il giudice di merito deve valutare la situazione del Paese di origine con riferimento a elementi attuali e rilevanti; nella specie la Corte ha ritenuto che tale verifica fosse stata compiuta con motivazione effettiva e coerente.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    La protezione umanitaria richiede allegazioni specifiche di vulnerabilità o di problemi ostativi al rientro; la mera domanda generica, priva di fatti allegati, non basta a fondarla.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di protezione sussidiaria, il motivo di ricorso è infondato se la sentenza di merito ha effettivamente valutato la situazione attuale del Paese di origine e ha escluso, con motivazione coerente, l'esistenza di una violenza indiscriminata tale da integrare il rischio di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007.
  • La censura sulla motivazione apparente non è ammissibile quando il ricorrente non contesta specificamente gli accertamenti fattuali decisivi compiuti dal giudice di merito e non indica fonti idonee a contrastarli.
  • La protezione umanitaria non può essere riconosciuta sulla base di allegazioni generiche: è necessario che il richiedente deduca in modo specifico circostanze di vulnerabilità personale o fatti ostativi al rientro nel Paese d'origine, la cui mancanza giustifica il rigetto della domanda.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sulla genericità della domanda e sull'assenza di allegazioni rilevanti, la doglianza che non attacca tale punto è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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