Cassazione Civile, Ordinanza n. 31238/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta da due soggetti per ottenere l'accertamento dell'acquisto per possesso ultraventennale di un appezzamento di terreno sito in Marcellinara. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il possesso uti dominus, valorizzando in senso negativo le deposizioni testimoniali, che avevano riferito soltanto dell'utilizzo del terreno per il deposito di materiale ferroso. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, da un lato il vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato dichiarazioni testimoniali asseritamente univoche e dettagliate circa il possesso esclusivo del bene; dall'altro la violazione degli artt. 1158 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che l'uso prolungato del terreno per deposito sarebbe incompatibile con meri atti di tolleranza del proprietario. Il resistente ha depositato controricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, osservando che, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata esponeva in modo comprensibile le ragioni della decisione e che, nel merito, il deposito di materiale ferroso non era di per sé idoneo a dimostrare il possesso ad usucapionem senza ulteriori univoci indizi di signoria esclusiva. È stato anche richiamato il fatto che il terreno era privo di recinzione e che, all'apposizione di paletti metallici, il proprietario aveva reagito con denuncia al Comune e querela, circostanze ritenute coerenti con la tolleranza e incompatibili con l'animus possidendi dei ricorrenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva negato l'usucapione del terreno. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse sufficiente e non apparente, e che la prova del possesso uti dominus non fosse stata fornita: l'utilizzo del fondo per il deposito di materiale ferroso, in assenza di atti univoci di apprensione della proprietà e alla luce degli elementi contrari valorizzati dal giudice di merito, non integra di per sé il possesso utile all'usucapione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente di censurare il mero difetto di sufficienza della motivazione; resta deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo o un vizio assimilabile alla motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro della dedotta violazione di legge, ma la Corte esclude la fondatezza della censura perché la valutazione del possesso ad usucapionem è stata correttamente effettuata dal giudice di merito.
È indicato come base dell'inammissibilità dei motivi, in presenza di decisione conforme a principi di diritto consolidati.
L'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo stabilito dalla legge, esercitato come proprietario.
La dedotta violazione delle regole di valutazione della prova non è accolta, poiché il giudice di merito ha valutato correttamente le risultanze testimoniali.
art. 111, sesto comma, Cost.
Impone un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità processuale deducibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il rimedio per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È il parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di usucapione, chi invoca l'acquisto a titolo originario deve provare sia la disponibilità materiale del bene sia l'animus possidendi, cioè un esercizio del potere di fatto corrispondente in modo inequivoco al diritto di proprietà.
- L'uso del bene non basta, da solo, a integrare il possesso utile ad usucapionem: occorrono elementi univoci che rivelino una signoria esclusiva sulla res, incompatibile con il possesso altrui e non spiegabile come mera tolleranza.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione non può limitarsi a denunciare insufficienza o non condivisibilità della motivazione; il controllo di legittimità riguarda l'esistenza di una motivazione non apparente e la tenuta logica essenziale del percorso argomentativo.
- La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; se la sentenza espone comprensibilmente le ragioni della decisione, la censura è inammissibile.
- La valutazione delle prove testimoniali sul possesso è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti rigorosi del vizio di motivazione o della violazione delle regole legali di giudizio, non per una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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