Cassazione Civile, Ordinanza n. 23640/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007 e dalla conseguente cartella di pagamento. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso solo limitatamente alle sanzioni. Entrambe le parti avevano appellato la decisione. La CTR, riuniti gli appelli, aveva accolto quello del contribuente e annullato integralmente gli atti impositivi, ritenendo non provata la mancata registrazione di un acquisto intracomunitario e quindi non operante la presunzione relativa di cessione in evasione d'imposta dei beni acquistati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; con il secondo ha censurato, in via subordinata, la violazione degli artt. 1, 2, 3 d.P.R. 441/1997, in combinato con gli artt. 2697 e 2728 c.c., per erronea applicazione dei principi sull'onere della prova. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e meramente assertiva, perché non esplicava quali elementi dell'Ufficio fossero stati considerati e perché fossero ritenuti inidonei a sostenere la pretesa fiscale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale invocato per la nullità della sentenza e del procedimento derivante da motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; la sua mancanza o apparenza integra nullità.
richiamato per l'applicabilità della disciplina della motivazione della sentenza nel processo tributario.
art. 111 Cost.
la Corte lo richiama a fondamento del requisito costituzionale della motivazione effettiva della decisione.
richiamati nel secondo motivo, in tema di presunzioni relative e disciplina degli acquisti/cessioni non contabilizzati.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova.
richiamato per il regime delle presunzioni legali relative e per la prova contraria.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non può essere soltanto apparente o tautologica: anche se concisa, deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di comprendere le ragioni della decisione.
- Nel processo tributario, l'omessa esplicitazione delle ragioni per cui gli elementi posti dall'Ufficio a fondamento dell'accertamento sono ritenuti inidonei integra nullità della sentenza per violazione del dovere di motivazione.
- Quando il giudice di merito ritiene insussistente una presunzione posta a base dell'accertamento, deve indicare specificamente quali elementi di fatto siano stati valutati e perché non siano idonei a sorreggere la pretesa fiscale; non è sufficiente una formula generica di dissenso.
- Se il vizio di motivazione appare assorbente e comporta la cassazione con rinvio, le ulteriori censure attinenti al merito dell'applicazione delle presunzioni e dell'onere probatorio restano assorbite.
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