Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24640/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La società poi fallita ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato la dichiarazione di fallimento. In fatto, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento su ricorso di una banca creditrice; la Corte d'appello aveva respinto il reclamo della debitrice ritenendo non fondate le contestazioni sul credito bancario, valorizzando la giurisprudenza sui contratti bancari monofirma e la liceità della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi, oltre a un'esposizione debitoria complessiva superiore a venti milioni e alla non immediata liquidabilità del patrimonio immobiliare recuperato dopo la revoca della confisca. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame e motivazione apparente sulla reale entità dell'esposizione debitoria, sostenendo che alcuni importi non potevano qualificarsi come debiti in senso tecnico, che il debito fiscale era incerto e che andavano sottratti i crediti dei promissari acquirenti; 2) violazione dell'art. 5 l. fall. e dell'art. 2909 c.c., lamentando che la Corte non avesse valutato il carattere solo temporaneo e accidentale della crisi, nonché l'attuale disponibilità di un attivo immobiliare e di liquidità; 3) omesso esame e violazione delle norme sul passivo fallimentare e sull'efficacia del decreto ingiuntivo, sostenendo che, comunque, per accertare il credito della banca occorressero tutti gli estratti conto, non prodotti integralmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, in parte perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito e in parte perché introduttivi di questioni nuove, i motivi relativi sia alla consistenza dell'esposizione debitoria sia alla pretesa capacità della società di far fronte ai debiti mediante il patrimonio immobiliare. Ha inoltre escluso che il terzo motivo potesse essere veicolato come omesso esame di un "fatto" decisivo, osservando che la doglianza riguardava in realtà una questione giuridico-argomentativa e, comunque, una questione non devoluta in appello nei termini poi prospettati in cassazione. La Corte ha anche ribadito che, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, rileva una situazione d'impotenza strutturale e complessiva a soddisfare regolarmente le obbligazioni, valutando debiti e attivo secondo la loro ragionevole certezza e la loro effettiva attitudine al pronto realizzo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    è inammissibile il deposito in cassazione di documenti non prodotti nei gradi di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non la rivalutazione del merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    può essere invocato per nullità della sentenza, ma non per censurare una motivazione che in sostanza richieda nuovo esame del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non di questioni o argomentazioni

  • art. 5 l. fall.

    ai fini della dichiarazione di fallimento occorre la prova di un'insolvenza strutturale e non meramente transitoria, valutata complessivamente su debiti e attivo

  • art. 120 T.U.B.

    è richiamato a fondamento della liceità della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi nei rapporti bancari

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    è evocato come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 96, comma 2, n. 3 c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente nella prospettazione del primo motivo, ma la Corte non ne accoglie la censura

  • art. 2909 c.c.

    è invocato nel secondo motivo, ma la Corte non ne ravvisa la violazione

  • art. 72 l. fall.

    disciplina lo scioglimento dei contratti pendenti da parte della curatela, richiamata dal ricorrente per contestare il computo di alcune insinuazioni

  • art. 2932 c.c.

    è richiamato con riguardo alle domande dei promissari acquirenti di esecuzione in forma specifica dei preliminari

  • art. 52 l. fall.

    è richiamato insieme all'art. 93 l. fall. in tema di accertamento del passivo

  • art. 93 l. fall.

    è richiamato insieme all'art. 52 l. fall. in tema di domande di insinuazione al passivo

  • art. 653 c.p.c.

    è richiamato nel terzo motivo in relazione all'efficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della massa fallimentare

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza ex art. 5 l. fall. il giudice deve valutare la situazione complessiva dell'imprenditore, verificando se l'impotenza a soddisfare le obbligazioni sia strutturale e non soltanto temporanea.
  • Nel computo dell'esposizione debitoria possono rilevare anche debiti contestati, ma solo nella misura in cui il giudice ne accerti incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; non è sufficiente una mera allegazione generica della parte.
  • La valutazione dell'attivo non può limitarsi al valore contabile o nominale dei beni, dovendo considerare la concreta e tempestiva attitudine dei cespiti a trasformarsi in liquidità senza compromettere, di regola, l'operatività dell'impresa.
  • In cassazione non è consentito trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una critica a questioni giuridiche, argomentazioni difensive o richieste di nuova valutazione delle prove.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità di una doglianza può derivare anche dalla mancata censura di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.