Cassazione Civile, Ordinanza n. 34141/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto dell'amministrazione su un'istanza di rimborso presentata dopo una procedura di collaborazione volontaria, connessa alla regolarizzazione di redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera e già tassati all'estero, nonché da una richiesta di sgravio delle sanzioni applicate su tali importi. La CTR aveva sviluppato in motivazione ragioni favorevoli al contribuente, affermando l'illegittimità della pretesa erariale e la fondatezza dell'appello, ma nel dispositivo aveva pronunciato il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso, formalmente prospettato ex art. 360, n. 5, c.p.c. ma riqualificato come vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha dedotto il contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, sostenendo tuttavia che si trattasse di un mero errore materiale emendabile con il rimedio della correzione ex art. 287 c.p.c., e chiedendo comunque la cassazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il contrasto tra dispositivo e motivazione, nel caso concreto, non integrasse nullità della sentenza ma mero errore materiale, poiché dalla motivazione risultava con assoluta certezza che la CTR voleva accogliere l'appello del contribuente e riformare la sentenza di primo grado. Il vizio, quindi, era rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale e non con il ricorso per cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non sono state liquidate spese, per mancata attività difensiva scritta della resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, n. 5; riqualificazione ai sensi del n. 4
Il motivo formalmente incardinato sul vizio motivazionale è stato riqualificato come denuncia di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
La divergenza tra motivazione e dispositivo, quando riconducibile a mera svista o disattenzione e senza incertezza sul contenuto decisorio, è errore materiale correggibile con il procedimento di correzione.
Richiamato come base della proposta del relatore e del procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.l. n. 167 del 1990, artt. 5-quater e 5-quinquies
Sono le disposizioni che disciplinano la procedura di collaborazione volontaria richiamata dal contribuente per la regolarizzazione della propria posizione fiscale.
Applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie per la correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina automaticamente la nullità della sentenza: occorre verificare se esso impedisca di individuare con certezza il contenuto della statuizione giudiziale.
- Quando la lettura complessiva della sentenza consente di ricostruire senza incertezze la volontà decisoria del giudice, la discrasia tra motivazione e dispositivo integra un mero errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c., non un vizio deducibile con ricorso per cassazione.
- Il vizio di contrasto tra motivazione e dispositivo è configurabile solo se incide sull'idoneità complessiva del provvedimento a rendere conoscibile il decisum; altrimenti resta fuori dal sistema delle impugnazioni.
- La mera svista redazionale che produce una divergenza fortuita tra ragionamento decisorio e formula conclusiva non comporta cassazione, ma rimedio di correzione dell'errore materiale.
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