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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8443/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, rinnovata l'istruttoria, aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato Agretti per: tentato omicidio premeditato di Aniello Nasto (Capo A); detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco con matricola sconosciuta e munizioni (Capo B); cessione di cocaina (Capo C). I motivi di impugnazione denunciavano, tra l'altro: vizio di motivazione e violazione delle norme sull'assunzione e valutazione della prova dichiarativa (dichiarazioni della persona offesa e dei collaboratori di giustizia), mancata acquisizione di prove a discarico e rinnovazione, erronea valutazione delle intercettazioni, inesistenza o mancata prova della premeditazione, errata applicazione dell'aggravante di metodo mafioso (art. 7 l. 203/1991), carenza di riscontri per la cessione di stupefacenti e contestazione della continuazione tra i capi A e B alla luce della modifica normativa introdotta dalla L. n. 151/2005.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso confermando la fondatezza delle valutazioni di merito operate dalla Corte d'appello: ha ritenuto attendibili, con adeguata motivazione e riscontri esterni, le dichiarazioni della persona offesa (divenuta collaboratore) e dei collaboratori di giustizia, ha ritenuto utili come riscontro anche le intercettazioni ambientali, ha confermato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso per i capi A e B e la configurabilità della premeditazione; ha altresì ritenuto provata la cessione di stupefacenti. Tuttavia la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso sul profilo dell'aumento per continuazione applicato dalla Corte d'appello tra i capi A e B: tale aumento era stato determinato applicando l'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen., disposizione introdotta dalla L. n. 151/2005 successiva ai fatti del 2004; ciò ha violato il principio di legalità e non retroattività penalistica (art. 2 cod. pen.). Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente a quel punto e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame; per il resto la sentenza è stata dichiarata irrevocabile (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 7 legge 203/1991 (d.l. n.152/1991 conv. in L. 203/1991)

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso per i capi A e B, sulla base delle modalità dell'agguato (volto scoperto, pieno giorno, assenza di denunce e rifiuto di indicare l'autore) e del contesto associativo, con motivazione congrua rispetto alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 81 cod. pen. (ultimo comma)

    art. 81, ultimo comma, cod. pen.

    La Corte d'appello aveva applicato l'aumento per continuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 81; la Cassazione ha ritenuto che quella formulazione, resa più sfavorevole per il reo dalla L. n.151/2005, non poteva essere applicata ai fatti commessi nel 2004, con conseguente annullamento limitato della decisione e rinvio.

  • art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen.

    art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen.

    La Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione; ha ritenuto sufficienti gli elementi estrinseci (movente, preparazione dell'agguato, uso di mezzo per fuga, controllo dei movimenti della vittima) per inferire l'elemento psicologico e l'intervallo temporale necessario.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    La condanna per la cessione di cocaina è stata confermata sulla base delle dichiarazioni (auto ed etero-accusatorie) e di convergenti chiamate in correità; la Corte ha escluso la lieve entità nonostante l'assenza del sequestro dello stupefacente.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere di non espletare prove ritenute superflue o irrilevanti, concretizzatosi in un'immediata discussione senza formale rigetto motivato delle prove non assunte.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Applicata la disciplina sulla valutazione della prova dichiarativa (in particolare delle chiamate in reità/ correità); la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente valutato credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni delle dichiarazioni dei collaboratori.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso (impugnazione) ma la Cassazione ha ritenuto infondati i profili dedotti relativi a nullità o vizio nell'istruttoria di rinnovazione, confermando la regolarità delle acquisizioni probatorie e delle valutazioni.

  • art. 2 cod. pen.

    Il principio di legalità e non retroattività della legge penale è stato invocato per censurare l'applicazione alla fattispecie di una disposizione (art.81 ultimo comma) più sfavorevole introdotta dopo i fatti; la Cassazione ha sancito l'illegittimità di tale applicazione retroattiva.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della parte di sentenza non annullata dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa divenuta collaboratore e dei collaboratori di giustizia possono costituire prova valida se valutate singolarmente e congiuntamente secondo criteri di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e se esistono riscontri esterni e convergenze individualizzate.
  • Le chiamate in reità/correità de relato possono essere valutate positivamente a condizione che vi siano riscontri esterni e che si accerti l'autonomia delle fonti e la convergenza delle dichiarazioni.
  • L'intercettazione ambientale può costituire valido riscontro anche se registrata tempo dopo i fatti, quando il contenuto risulti sufficientemente preciso e coerente da dimostrare conoscenza lucida degli eventi; lo stato di alterazione degli interlocutori non esclude automaticamente la rilevanza se la ricostruzione è dettagliata.
  • L'aggravante del metodo mafioso (art. 7 L. 203/1991) si fonda sulle modalità e sul contesto dell'azione: modalità intimidatorie, assenza di denunce e contesto associativo possono giustificare l'applicazione, anche se la vittima appartiene allo stesso sodalizio.
  • La premeditazione richiede elementi psicologici e cronologici che possono essere desunti da fatti esterni (movente durevole, ricerca dell'occasione, preparazione materiale dell'azione): non è necessaria la prova diretta dell'iter mentale se emergono indizi esterni idonei a inferirla.
  • La continuazione e l'aumento di pena devono essere calcolati conforme alla normativa vigente al tempo dei fatti: non è consentita l'applicazione retroattiva di disposizioni peggiorative intervenute successivamente (principio di legalità, art. 2 c.p.).
  • Il giudice può ritenere non necessaria l'assunzione di prove richieste dalle parti quando le risultanze già acquisite rendono tali prove superflue; tale decisione deve però essere logicamente motivata o comunque aderente ai poteri attribuiti dall'art. 190 c.p.p.

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