Cassazione Penale, Sentenza n. 8171/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza del 04/07/2022 della Corte d'Appello di Brescia, con i seguenti motivi: (1) errato calcolo della sospensione della prescrizione perché la Corte avrebbe indebitamente computato la sospensione derivante dall'astensione del difensore (sciopero) oltre i termini legittimi; (2) vizio relativo all'elemento soggettivo (dolo specifico) per i reati ex art. 5 e art. 10 d.lgs. 74/2000, lamentando una valutazione congiunta e la presunzione del dolo dal fatto; (3) omessa o insufficiente motivazione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche (tempo trascorso, assenza di illeciti successivi, età e salute); (4) carenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, in particolare per il reato ex art.10 d.lgs. 74/2000 e per l'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: (1) ha confermato che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze sospende la prescrizione per l'intero periodo del rinvio, anche oltre i 60 giorni previsti dall'art. 159 c.p.; (2) ha ritenuto corretta la valutazione separata del dolo per i due capi e idonea la motivazione della Corte territoriale, che ha valorizzato dichiarazioni confessorie, atti di constatazione e la mancata esibizione della documentazione; (3) ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in presenza di plurimi precedenti, anche specifici in materia tributaria; (4) ha giudicato motivata e congrua la determinazione della pena (applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e giustificazione dell'aumento per continuazione). Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Delitto relativo all'omessa presentazione della dichiarazione fiscale; la Corte ha ritenuto provato il dolo sulla base di dichiarazioni confessorie e riscontri istruttori
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evasione; la Corte ha richiesto e ritenuto sufficiente la prova del dolo specifico attraverso elementi indiziari (mancata esibizione documenti, ricostruzione di ricavi/volume d'affari)
codice penale, art. 159, comma 1, n. 3
Riferimento al limite dei 60 giorni per la sospensione della prescrizione; la Corte ha interpretato che tale limite non si applica quando il rinvio è dovuto all'adesione del difensore all'astensione collettiva
Parametri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha fatto esplicito riferimento agli elementi di gravità per motivare la pena inflitta
codice di procedura penale, art. 616
Provvedimento applicato per la condanna alle spese del procedimento e per l'ammenda determinata in via equitativa a carico del ricorrente
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma richiamata per la trattazione del ricorso (modalità procedurali), indicata come riferimento per il processo di trattazione
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione alla disciplina delle sanzioni e degli adempimenti connessi alla Cassa delle Ammende nell'ambito della condanna alle spese
Massime di principio
- L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze (sciopero delle Camere Penali) comporta la sospensione del decorso della prescrizione per l'intero periodo del rinvio necessario all'ufficio, anche oltre i 60 giorni indicati dall'art. 159 c.p.
- In tema di dolo specifico, la Cassazione non ammette una mera imputazione di presunzione: il giudice di merito può fondare la prova sul complesso di elementi indiziari rilevanti (dichiarazioni confessorie, comportamenti processuali, mancata esibizione di documenti, ricostruzione dei ricavi/volume d'affari) valutati singolarmente e congiuntamente
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato dalla sussistenza di precedenti penali, anche specifici, e la valutazione del giudice non deve necessariamente elencare tutti gli elementi favorevoli addotti dalla difesa purché consideri quelli ritenuti decisivi
- La determinazione della pena deve risultare adeguatamente motivata con richiamo ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; la Cassazione non sostituisce la propria valutazione di merito sulla congruità della pena se la motivazione è logica e sufficiente
- In cassazione il riesame delle prove è molto limitato: censure che mirano a una nuova valutazione della credibilità o della congruità della pena sono, di regola, inammissibili se il giudice di merito ha fornito motivazione sufficiente
- Quando si impugna per vizio di calcolo della prescrizione, è fondamentale documentare puntualmente le cause di sospensione e la loro durata, nonché distinguere tra legittimo impedimento e altre cause di sospensione (ad es. astensione collettiva del difensore)
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