Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca, disposta dal Tribunale di Bologna, dell'autorizzazione concessa dal G.I.P. di Rimini ad allontanarsi quotidianamente dall'abitazione per svolgere attività lavorativa durante gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: la revoca si sarebbe fondata su un presunto pericolo di reiterazione non nuovo e non valutato nei precedenti provvedimenti; si evidenziava il rispetto rigoroso della misura da parte del ricorrente, la necessità di lavorare per il sostentamento della famiglia (richiamando il comma 3 dell'art. 284 c.p.p.) e l'efficacia dell'elettronico per controllare i suoi spostamenti; in subordine si chiedeva la rimodulazione dell'autorizzazione anziché la revoca totale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la revoca dell'autorizzazione da parte del Tribunale di Bologna, osservando che il Tribunale può confermare o modificare misure 'de libertate' anche sulla base di esigenze diverse da quelle indicate nel provvedimento applicativo originario (ad es. pericolo di reiterazione/specialpreventiva). La Corte ha richiamato la limitazione del controllo di legittimità in sede di cassazione (vietato rivedere il merito fattuale e il peso degli indizi) e ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale logiche e congrue: rilevante quantità di stupefacente, rischio di ripresa di traffici a elevato livello e ampiezza/indeterminatezza dell'autorizzazione che avrebbe svuotato la misura. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 284 cod. proc. pen.
Il comma 3 è stato invocato dalla difesa per giustificare l'autorizzazione lavorativa per esigenze familiari; la Corte ha comunque richiamato che tale esigenza va bilanciata con le esigenze specialpreventive e non preclude la revoca se permangono concreti rischi di reiterazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 28525/2020; Sez. 6, n. 26458/2014; Sez. 2, n. 9212/2017)
Principio secondo cui il giudice che riesamina provvedimenti 'de libertate' può confermare o modificare la misura sulla base di esigenze diverse da quelle che hanno giustificato l'applicazione originaria; inoltre la Cassazione è limitata al controllo di legittimità e non può riesaminare il merito fattuale o il peso degli indizi, dovendo verificare solo la congruità e l'assenza di illogicità delle motivazioni.
Massime di principio
- In sede di riesame/appello su misure cautelari personali il giudice può fondare la sua decisione su esigenze cautelari diverse da quelle indicate nel provvedimento originario; non è richiesta identità di motivazione tra applicazione e riesame.
- La Corte di Cassazione controlla la legittimità e la logicità delle motivazioni, ma non può riconsiderare il merito fattuale, il peso degli indizi o le valutazioni di opportunità operate dal giudice di merito.
- La necessità di lavorare e il richiamo all'art. 284 c.p.p. non garantiscono automaticamente l'autorizzazione ad allontanarsi: il bisogno economico va valutato e bilanciato con le esigenze di special-prevenzione e con la concretezza del rischio di reiterazione.
- Autorizzazioni molto ampie o indeterminate (temporalmente o spazialmente) a svolgere attività lavorative durante gli arresti domiciliari possono essere revocate se incidono sul senso della misura restrittiva; il giudice può preferire la revoca rispetto a una rimodulazione se ritiene che l'autorizzazione svuoti la cautela.
- L'uso del braccialetto elettronico o altre misure di controllo non esclude di per sé la sussistenza di esigenze cautelari: la loro efficacia operativa va valutata concretamente e non è sempre sufficiente a superare il pericolo di reiterazione.
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