Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che: a) vietava a DE MATTEIS l'accesso agli stadi per sei anni; b) imponeva per la stessa durata l'obbligo di presentarsi presso la Questura di Lecce mezz'ora prima dell'inizio di ogni incontro della squadra del Lecce. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 6, comma 3, legge n. 401/1989 per presunta violazione del termine per la convalida; (ii) difetto di motivazione riguardo alle modalità dei fatti, al mancato esame della memoria difensiva depositata entro il termine e alla necessità e congruità della durata dell'obbligo di presentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo (sul termine di convalida) manifestamente infondato, ma ha accolto il secondo motivo. Ha rilevato che l'ordinanza del G.i.p. non conteneva alcun riferimento alla memoria difensiva tempestivamente depositata e non motivava la congruità della durata dell'obbligo di presentazione. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione, ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 02/10/2020 nella parte relativa all'obbligo di presentazione e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Roma per nuovo esame; ha inoltre ordinato la comunicazione del dispositivo al Questore di Roma.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401
Disciplina il procedimento di convalida dei provvedimenti del Questore; il comma 3 è stato richiamato in relazione ai termini per la convalida (96 ore) e ai limiti delle misure. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il termine per la convalida fosse stato rispettato (primo motivo infondato).
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020 (Lupo); Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018 (Fici)
Principi applicati: a) è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida che non riporti alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro 48 ore; b) i presupposti per la convalida di un provvedimento che impone l'obbligo di presentazione sono: necessità e urgenza del provvedimento, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità delle condotte al soggetto e riconducibilità alle ipotesi dell'art. 6 L. 401/1989, e congruità della durata della misura.
Massime di principio
- Un'ordinanza di convalida che impone l'obbligo di presentazione deve esaminare e riferirsi esplicitamente alla memoria difensiva depositata entro il termine previsto; in mancanza, l'ordinanza è nulla per violazione del diritto di difesa.
- Il giudice deve motivare non soltanto l'esistenza dei presupposti formali ma anche la congruità della durata della misura: una mera affermazione che il provvedimento "rispetta" i limiti di legge non è sufficiente.
- Per convalidare un provvedimento del Questore che impone obblighi personali in occasione di manifestazioni sportive sono necessari: (a) motivi di necessità e urgenza; (b) prova di pericolosità concreta e attuale del soggetto; (c) attribuibilità delle condotte contestate al singolo e riconducibilità alle fattispecie dell'art. 6 L. 401/1989; (d) congruità della durata della misura.
- Dubbi procedurali relativi alle date e ai termini possono risultare irrilevanti se, valutati nel loro complesso, il termine per la convalida sarebbe comunque stato rispettato.
- Se la carenza motivazionale riguarda solo una parte della misura, la Corte può annullare parzialmente la convalida e dichiarare inefficace la parte viziata, rimandando al giudice di merito per un nuovo esame.
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