Cassazione Penale, Sentenza n. 8172/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione (817 giorni) patita da Pelle in relazione a un'ordinanza cautelare per il reato di intestazione fittizia di beni aggravata ai sensi dell'art. 7 l. n. 203/1991. Il ricorso per cassazione contestava la decisione appellata per violazione di legge e la presunta violazione del principio di diritto indicato nella precedente sentenza di annullamento con rinvio (n. 867/2021), ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente individuato e motivato le condotte extraprocessuali che avrebbero integrato la colpa grave ostativa all'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avesse correttamente valutato ex ante le condotte del Pelle (opacità, non episodicità e ripetute frequentazioni del contesto familiare/illegale) come determinanti nell'adozione e mantenimento della misura cautelare, qualificandole come colpa grave ostativa all'accoglimento della domanda di indennizzo. La Cassazione ha escluso la violazione del principio di diritto enunciato nella precedente pronuncia e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, compensando integralmente le spese del grado.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Invocato nel motivo di ricorso relativo al principio di diritto espresso dalla precedente pronuncia; dalla lettura della sentenza emerge che la Corte ha ritenuto non violato il principio indicato e che la Corte territoriale ha adeguatamente verificato gli elementi costitutivi della colpa grave ostativa all'indennizzo.
art. 7 legge n. 203/1991
Citata come aggravante nell'imputazione per intestazione fittizia di beni; la circostanza aggravante è stata parte del quadro fattuale valutato dal giudice ai fini dell'apprezzamento della gravità e prevedibilità delle condotte dell'interessato.
principio di diritto della sentenza n. 867/2021 (Cassazione, annullamento con rinvio)
La precedente pronuncia aveva indicato che, prima di accogliere la domanda indennitaria, il giudice doveva accertare se e in quale misura le frequentazioni e le condotte dell'interessato avessero avuto un ruolo determinante o sinergico nell'adozione della misura cautelare. La Corte di appello è stata ritenuta aver applicato correttamente tale principio nel valutare la sussistenza della colpa grave.
Massime di principio
- In caso di rinvio dopo annullamento, il giudice del rinvio deve svolgere un giudizio ex ante e specifico sul nesso causale tra le condotte del richiedente e l'adozione della misura cautelare; non basta limitarsi a richiamare la successiva esito favorevole del processo.
- L'indennizzo per ingiusta detenzione è precluso quando emerge colpa grave del richiedente: condotte opache, ripetute o non episodiche e legate a un contesto imprenditoriale o familiare a rischio possono integrare tale colpa.
- La decisione deve motivare puntualmente quali condotte extraprocessuali integrino la colpa grave e in che modo esse abbiano contribuito alla formazione del convincimento che portò alla misura restrittiva.
- Fatti sopravvenuti o vicende processuali successivi alla custodia cautelare (es. assoluzioni in procedimenti diversi) non possono essere utilizzati per retroattivamente escludere la rilevanza di condotte anteriori rispetto al periodo per il quale si chiede il ristoro.
- La mera esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrari non inficia una decisione ben motivata che abbia rispettato il principio dettato dalla Corte di Cassazione.
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