Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento ritenendo erronea l'applicazione della legge penale in relazione alla causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (introdotta dalla L. n. 157/2019). Sostenevano che, avendo integralmente estinto i debiti tributari (compresi sanzioni e interessi) prima della sentenza e comunque in epoca anteriore alla conoscenza formale degli accertamenti, dovesse trovare applicazione retroattiva la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.; inoltre censuravano la violazione degli artt. 2, commi 2 e 4, c.p. e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Chiedevano pertanto che il giudice riconoscesse la non punibilità e l'assoluzione/proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi ammissibili ma infondati. Ha riconosciuto che la nuova causa di non punibilità dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 è applicabile retroattivamente se più favorevole, ma ha precisato che devono essere accertati tutti i requisiti prescritti dalla norma: a) estinzione integrale del debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi; b) che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione siano intervenuti prima che l'autore del reato avesse formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di attività di accertamento o di procedimenti penali. Nel caso concreto il G.i.p. aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità perché non risultava provato l'integrale pagamento (la deduzione dei ricorrenti era meramente assertiva e priva di atti che la comprovassero) e/o perché i versamenti erano avvenuti dopo l'avvio delle indagini. Inoltre la Corte ha ricordato che, se il pagamento avviene dopo la formale conoscenza dell'accertamento, può semmai consentire l'accesso al patteggiamento o integrare l'attenuante di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, ma non la non punibilità ai sensi dell'art. 13, comma 2. Per questi motivi i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali
La Corte interpreta la norma come causa di non punibilità applicabile anche retroattivamente solo se sono soddisfatti tutti i requisiti indicati: pagamento integrale (compresi sanzioni e interessi) e tempestività rispetto alla conoscenza formale dell'accertamento; mancato rispetto di uno dei requisiti esclude la non punibilità.
art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
Consente l'accesso al patteggiamento per i delitti tributari quando ricorra l'estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento; se il pagamento avviene dopo la formale conoscenza può integrare un'attenuante (comma 1) ma non la non punibilità del comma 2.
art. 2, commi 2 e 4, cod. pen.
Comma 4: prevede l'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole; la Corte conferma l'applicabilità ma subordinata alla verifica di tutti i requisiti sostanziali previsti dalla nuova norma.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il patteggiamento; la sentenza emessa ai sensi di tale articolo è impugnabile in Cassazione nei limiti previsti dall'art. 448 e secondo la giurisprudenza deve essere specificamente censurata se si invoca la mancata applicazione di cause di non punibilità.
art. 129 cod. proc. pen.
Impone al giudice di dichiarare immediatamente l'esistenza di determinate cause di non punibilità; in sede di ricorso per cassazione la censura deve essere sufficientemente specifica per consentire la verifica di tale obbligo.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla L. n. 103/2017)
Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento a specifiche censure (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena); non esclude però la rilevazione di cause di non punibilità quando la censura è specifica.
L. n. 157/2019 (conversione del D.L. n. 124/2019, art. 39, comma 1, lett. q-bis)
Ha esteso al reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2; la Corte conferma l'estensione ma richiede l'accertamento di tutti i requisiti previsti dalla novella.
Massime di principio
- La nuova causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla novella solo se sono accertati tutti i requisiti sostanziali previsti dalla norma: estinzione integrale del debito (comprensiva di sanzioni e interessi) e tempestività del ravvedimento rispetto alla formale conoscenza dell'accertamento.
- Il semplice pagamento parziale o il pagamento avvenuto dopo che l'autore ha avuto formale conoscenza di accessi/ispezioni/non esclude l'accusa: può però consentire l'accesso al patteggiamento o costituire attenuante (art. 13-bis, comma 1), ma non la non punibilità del comma 2.
- In ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento le censure sulla mancata applicazione di cause di non punibilità devono essere specifiche e documentate: non sono ammesse deduzioni meramente assertive; il ricorrente deve indicare gli atti o elementi del procedimento che comprovano l'integrale pagamento e la relativa tempistica.
- La prova dell'integrale estinzione del debito tributario (inclusi sanzioni e interessi) grava sul ricorrente; senza atti che lo dimostrino la richiesta di riconoscimento della non punibilità è insufficiente.
- Se il pubblico ministero non impugna, alcune violazioni di legge non possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte di cassazione; quindi l'assenza di gravame della pubblica accusa può rendere definitivo il rigetto di una censura non adeguatamente provata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8171/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8172/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8176/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8179/2023 del 24/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →