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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento ritenendo erronea l'applicazione della legge penale in relazione alla causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (introdotta dalla L. n. 157/2019). Sostenevano che, avendo integralmente estinto i debiti tributari (compresi sanzioni e interessi) prima della sentenza e comunque in epoca anteriore alla conoscenza formale degli accertamenti, dovesse trovare applicazione retroattiva la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.; inoltre censuravano la violazione degli artt. 2, commi 2 e 4, c.p. e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Chiedevano pertanto che il giudice riconoscesse la non punibilità e l'assoluzione/proscioglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi ammissibili ma infondati. Ha riconosciuto che la nuova causa di non punibilità dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 è applicabile retroattivamente se più favorevole, ma ha precisato che devono essere accertati tutti i requisiti prescritti dalla norma: a) estinzione integrale del debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi; b) che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione siano intervenuti prima che l'autore del reato avesse formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di attività di accertamento o di procedimenti penali. Nel caso concreto il G.i.p. aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità perché non risultava provato l'integrale pagamento (la deduzione dei ricorrenti era meramente assertiva e priva di atti che la comprovassero) e/o perché i versamenti erano avvenuti dopo l'avvio delle indagini. Inoltre la Corte ha ricordato che, se il pagamento avviene dopo la formale conoscenza dell'accertamento, può semmai consentire l'accesso al patteggiamento o integrare l'attenuante di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, ma non la non punibilità ai sensi dell'art. 13, comma 2. Per questi motivi i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali

    La Corte interpreta la norma come causa di non punibilità applicabile anche retroattivamente solo se sono soddisfatti tutti i requisiti indicati: pagamento integrale (compresi sanzioni e interessi) e tempestività rispetto alla conoscenza formale dell'accertamento; mancato rispetto di uno dei requisiti esclude la non punibilità.

  • art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000

    Consente l'accesso al patteggiamento per i delitti tributari quando ricorra l'estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento; se il pagamento avviene dopo la formale conoscenza può integrare un'attenuante (comma 1) ma non la non punibilità del comma 2.

  • art. 2, commi 2 e 4, cod. pen.

    Comma 4: prevede l'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole; la Corte conferma l'applicabilità ma subordinata alla verifica di tutti i requisiti sostanziali previsti dalla nuova norma.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento; la sentenza emessa ai sensi di tale articolo è impugnabile in Cassazione nei limiti previsti dall'art. 448 e secondo la giurisprudenza deve essere specificamente censurata se si invoca la mancata applicazione di cause di non punibilità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Impone al giudice di dichiarare immediatamente l'esistenza di determinate cause di non punibilità; in sede di ricorso per cassazione la censura deve essere sufficientemente specifica per consentire la verifica di tale obbligo.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla L. n. 103/2017)

    Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento a specifiche censure (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena); non esclude però la rilevazione di cause di non punibilità quando la censura è specifica.

  • L. n. 157/2019 (conversione del D.L. n. 124/2019, art. 39, comma 1, lett. q-bis)

    Ha esteso al reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2; la Corte conferma l'estensione ma richiede l'accertamento di tutti i requisiti previsti dalla novella.

Massime di principio

  • La nuova causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla novella solo se sono accertati tutti i requisiti sostanziali previsti dalla norma: estinzione integrale del debito (comprensiva di sanzioni e interessi) e tempestività del ravvedimento rispetto alla formale conoscenza dell'accertamento.
  • Il semplice pagamento parziale o il pagamento avvenuto dopo che l'autore ha avuto formale conoscenza di accessi/ispezioni/non esclude l'accusa: può però consentire l'accesso al patteggiamento o costituire attenuante (art. 13-bis, comma 1), ma non la non punibilità del comma 2.
  • In ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento le censure sulla mancata applicazione di cause di non punibilità devono essere specifiche e documentate: non sono ammesse deduzioni meramente assertive; il ricorrente deve indicare gli atti o elementi del procedimento che comprovano l'integrale pagamento e la relativa tempistica.
  • La prova dell'integrale estinzione del debito tributario (inclusi sanzioni e interessi) grava sul ricorrente; senza atti che lo dimostrino la richiesta di riconoscimento della non punibilità è insufficiente.
  • Se il pubblico ministero non impugna, alcune violazioni di legge non possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte di cassazione; quindi l'assenza di gravame della pubblica accusa può rendere definitivo il rigetto di una censura non adeguatamente provata.

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