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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17489/2020 del 20/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Telecom impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il decreto ingiuntivo ottenuto da Mauro De Marinis per euro 2.153,33 (tredicesima mensilità 2012) in conseguenza della pronuncia che aveva dichiarato l'inefficacia della cessione di ramo d'azienda a favore di TNT Logistic e aveva disposto il ripristino del rapporto con la cedente. Telecom deduceva, tra l'altro, che il lavoratore aveva accettato la messa in mobilità presso la cessionaria e percepito indennità, chiedendo la detrazione di tali somme (aliunde perceptum/aliunde percipiendum), e censurava omissioni di decisione su motivi di appello non valutati e la falsa applicazione di norme civili relative alla compensatio lucri cum damno e alla esigibilità della controprestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Telecom confermando la decisione di merito. Ha seguito l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui, se la cessione di azienda è dichiarata invalida, si instaurano due profili giuridici: un rapporto di fatto con la cessionaria e un rapporto de iure con il cedente. Le retribuzioni corrisposte dal cessionario non estinguono l'obbligazione retributiva del cedente quando questi rifiuti senza giustificazione la prestazione (mora accipiendi). Una volta che il lavoratore ha messo a disposizione le proprie energie al datore originario, il rifiuto di quest'ultimo comporta l'obbligo retributivo e non solo un'obbligazione risarcitoria. La Corte ha escluso la detraibilità delle indennità di mobilità (trattamento previdenziale) e ha ritenuto implicitamente rigettati i motivi di appello non espressamente valutati dal giudice di merito. Ha compensato le spese di giudizio e rilevato l'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato secondo la normativa rilevata.

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    Stabilisce la disciplina del trasferimento d'azienda; la Corte interpreta che solo se ricorrono i presupposti di questa norma il rapporto resta unico; se la cessione è dichiarata invalida, il rapporto con il cedente si ripristina de iure e mantiene efficacia giuridica.

  • art. 2126 cod. civ.

    Riferita in relazione alla qualificazione del cessionario come datore di fatto; la Corte osserva che le retribuzioni pagate dal cessionario non estinguono l'obbligazione del cedente quando la cessione è invalida e il cedente rifiuta la prestazione.

  • artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 cod. civ.

    Richiamati dalla ricorrente in ordine ai presunti effetti estintivi o compensativi di somme percepite dal lavoratore; la Corte ritiene inapplicabile la logica della compensatio lucri cum damno/aliunde perceptum rispetto all'obbligazione retributiva del cedente ripristinata ex art. 2112 quando questi è in mora accipiendi.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato per censurare omissioni di pronuncia; la Corte ritiene che i motivi omessi siano stati implicitamente rigettati dall'analisi svolta e che non sussista omessa pronuncia.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla parte resistente; normazione processuale richiamata per completezza difensiva.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Invocato dalla Corte per rinvio e approfondimento sistematico dei precedenti di legittimità su questioni affini.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente; la Corte accerta la sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.

Massime di principio

  • Se la cessione di azienda o di ramo è dichiarata invalida, si produce un ripristino del rapporto con il cedente "de iure"; il rapporto con il cessionario resta un rapporto di fatto distinto e non incide automaticamente sull'obbligazione del cedente.
  • Le somme corrisposte dal cessionario non estinguono l'obbligazione retributiva del cedente quando quest'ultimo rifiuta senza giustificazione la prestazione: una volta che il lavoratore ha messo a disposizione le sue energie al cedente, il rifiuto del cedente configura mora e comporta l'obbligo di pagare la retribuzione, non solo il risarcimento.
  • Le indennità di mobilità o altri trattamenti previdenziali (aliunde perceptum) non sono generalmente detraibili dalle somme riconosciute al lavoratore in conseguenza della nullità della cessione di azienda, essendo su piani diversi e, se non dovute, ripetibili nei limiti di legge.
  • La valutazione dell'accaduto deve distinguere fra profili di fatto (prestazione resa al cessionario) e profili giuridici (rapporto ripristinato con il cedente): l'esistenza della prestazione per un terzo non esclude che il lavoratore abbia validamente offerto la prestazione al cedente.
  • In sede di impugnazione, l'omessa pronuncia su motivi di appello può essere ritenuta superata se la decisione di merito contiene affermazioni incompatibili con le deduzioni del motivo medesimo, configurando un implicito esito negativo.

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