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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17486/2020 del 20/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la dichiarazione del diritto alla prosecuzione/ alla costituzione del rapporto di lavoro (o, in subordine, la reintegrazione/assunzione) con Alitalia dal gennaio 2009 e il pagamento delle retribuzioni e contributi. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, il ricorso in cassazione deduceva cinque motivi rilevando, in particolare, che la Corte di appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile la chiamata in causa di Alitalia SAI (successore a titolo particolare) intervenuta durante il giudizio di primo grado e pertanto aveva violato il diritto del contraddittorio e le norme sul successore a titolo particolare; inoltre impugnava la valutazione sulla qualificazione del trasferimento d'azienda e sulla compatibilità delle norme nazionali con la Direttiva 2001/23/CE nonché la mancata e insufficiente motivazione in ordine ai criteri di selezione del personale adottati nella cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa di Alitalia SAI: il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato in ogni grado del processo (art. 111 c.p.c.) e la chiamata in appello non è soggetta alle forme e ai termini dell'art. 269 c.p.c. Sicché la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, ha assorbito gli altri motivi e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame, ordinando che il giudice del rinvio rivaluti le questioni in presenza di tutte le parti e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo

    La Corte ha richiamato il principio che il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato in ogni grado del processo; la chiamata in appello non è preclusa e non deve rispettare i termini/formalità dell'art. 269 c.p.c., pena la violazione del contraddittorio

  • art. 269 c.p.c.

    Richiamato come norma normalmente rilevante per le chiamate in causa, ma la Cassazione ha chiarito che la chiamata del successore a titolo particolare non è soggetta ai termini/formalità di tale articolo

  • Direttiva 2001/23/CE

    La questione dell'applicazione della Direttiva (tutele dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) è stata dibattuta tra le parti e in sede di merito; la Cassazione non ha deciso nel merito sul trasferimento d'azienda ma ha rimesso la valutazione alla corte di rinvio

  • art. 2112 c.c.

    Norma codicistica che tutela i lavoratori in caso di trasferimento d'azienda; è stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un trasferimento senza soluzione di continuità, ma la Cassazione non ha deciso nel merito sull'applicabilità nel caso concreto

  • legge n. 428/1990, art. 47 (commi 4, 4-bis, 5)

    Norme citate relativamente alle deroghe previste in ipotesi di procedure concorsuali/amministrazione straordinaria; la Corte d'appello aveva ritenuto non sussistere violazione della normativa comunitaria, ma la Cassazione ha rinviato la valutazione sostanziale alla Corte di appello in diversa composizione

  • D.Lgs. n. 270/1999 (art. 27 co.2 lett. b-bis e art. 56 co.3-bis)

    Richiamati nel confronto tra normativa nazionale e disciplina comunitaria sui trasferimenti/operazioni societarie; la Corte di merito li aveva ritenuti compatibili con la Direttiva, ma la Cassazione non ha deciso il merito e rinvia

  • Decisione della Commissione Europea del 12/11/2008

    La decisione, concernente profili di aiuti di Stato, era stata considerata dalla Corte di merito rilevante per escludere continuità aziendale tra i soggetti; la Cassazione ha ritenuto la questione procedurale (chiamata del successore) prioritaria e ha rimesso le valutazioni di merito alla Corte di rinvio

Massime di principio

  • Il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato in causa in qualsiasi grado del processo; un giudice di appello non può dichiarare inammissibile tale chiamata per il solo fatto che la successione è avvenuta durante il giudizio di primo grado
  • L'esclusione del successore a titolo particolare dall'instaurazione del contraddittorio può comportare la cassazione per violazione del diritto alla partecipazione al processo e all'effettivo contraddittorio
  • La chiamata in appello del successore non è soggetta alle forme e ai termini dell'art. 269 c.p.c.: i termini formali per le chiamate non impediscono l'intervento del successore a titolo particolare
  • Se la questione procedurale incide sul corretto svolgimento del contraddittorio, la Cassazione provvede a cassare e a rinviare la causa al giudice di merito per riesame in presenza di tutte le parti, lasciando a quel giudice la decisione sulle questioni di merito (es. qualificazione del trasferimento d'azienda, applicazione della Direttiva 2001/23/CE e delle norme nazionali)
  • In casi di cessioni aziendali e procedure concorsuali/amministrazione straordinaria, occorre distinguere la valutazione sulla continuità aziendale e l'applicabilità delle deroghe previste dalla normativa nazionale: tale accertamento richiede un esame di merito con tutte le parti coinvolte

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