Cassazione Civile, Sentenza n. 17485/2020 del 20/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il loro gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto domande dirette a ottenere: l'accertamento di condotte discriminatorie (violazione artt. 25 e 27 Codice Pari Opportunità e art. 3 Cost.), nonché il risarcimento dei danni e la maggiorazione del trattamento pensionistico per il mancato reintegro/assunzione da parte di Alitalia per lavoratrici che avevano maturato il diritto alla pensione durante il periodo di ammortizzatori sociali. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'appello nei confronti dell'INPS per difetto di notifica corretta (mancata indicazione del nome del procuratore presso il domicilio eletto) e nei confronti di CAI per mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo alla mancata prova del possesso dei requisiti richiesti dagli accordi sindacali; in ogni caso aveva ritenuto infondata la pretesa discriminazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: 1) corretto il principio che la notifica al domicilio eletto senza indicazione del nome del procuratore non equivale alla notifica al procuratore costituito ai sensi dell'art.170 c.p.c.; 2) le questioni di scindibilità delle domande rivolte a più resistenti potevano essere trattate come eccezioni pregiudiziali e non configurano omessa pronuncia di merito; 3) i ricorrenti non hanno specificato con sufficiente specificità i passi dell'appello ritenuti non impugnati, il che comporta inammissibilità per violazione del principio di specificità; 4) sul merito la Corte d'appello aveva comunque valutato e ritenuto infondata la discriminazione, condividendo l'applicazione degli accordi sindacali e dei criteri in essi previsti. Le ricorrenti sono condannate alle spese di giudizio in favore di ciascun controricorrente (liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge) e al versamento del contributo unificato come previsto dall'art.13, co.1-quater del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Codice delle Pari Opportunità
Le norme sono richiamate come fondamento della domanda discriminatoria ma la Corte ha ritenuto che, anche qualora si censurassero clausole degli accordi, occorreva dimostrare il possesso dei requisiti previsti dagli accordi stessi affinché sussista il diritto al reintegro/assunzione; in mancanza la presunta discriminazione non prova l'illegittimità
Costituzione
Richiamato come principio di pari trattamento; la Corte ha concluso che non è stata dimostrata una discriminazione che violi il principio costituzionale, anche per la mancanza della dimostrazione dei requisiti oggettivi richiesti
Codice di procedura civile
La Corte interpreta l'art.170 c.p.c. nel senso che la notifica compiuta presso il domicilio eletto di un procuratore non vale come notifica al procuratore costituito se non viene indicato nome e cognome del procuratore: l'omissione rende la notifica nulla rispetto all'avvocato domiciliatario
Codice di procedura civile
Il termine per sanare una notifica nulla può essere concesso ex art.291; tuttavia le parti devono effettivamente adempiere al requisito sanatorio altrimenti l'appello può essere dichiarato inammissibile
Codice di procedura civile
Gli articoli disciplinano i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto che molti motivi fossero inammissibili per carenza di specificità o infondati nella valutazione della motivazione di merito
Codice di procedura civile
artt. 112, 113, 115, 116, 366
Norme richiamate a proposito di interpretazione della domanda, motivazione e principio di specificità: la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità (art.366) e che i controlli sulla valutazione del merito dal giudice di merito sono limitati salvo vizio di motivazione manifestamente inidoneo
DPR n.115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ordina il versamento del contributo unificato ove sussistano i presupposti processuali
Massime di principio
- Una notifica effettuata presso il domicilio eletto di un difensore privo dell'indicazione del nome del procuratore costituito non equivale a notifica al procuratore ai sensi dell'art.170 c.p.c.; se la notifica è viziata occorre provvedere alla sanatoria nei termini e modi concessi, altrimenti l'appello può essere dichiarato inammissibile
- Quando si impugnano decisioni che trattano più resistenti, le questioni procedurali pregiudiziali (es. difetti di notifica) possono essere decise separatamente senza che ciò configuri omessa pronuncia sulle domande di merito; il giudice di merito può ritenere le domande scindibili e motivare distintamente
- In cassazione il principio di specificità e l'autosufficienza del ricorso impongono di riportare testualmente e con precisione i passi degli atti di merito che si censurano: censure generiche o riassuntive sono inammissibili
- Per una domanda di discriminazione occorre dimostrare non solo l'esistenza di una clausola o politica apparentemente discriminatoria, ma anche il possesso da parte del ricorrente dei requisiti oggettivi previsti dalle norme o dagli accordi che regolano l'accesso ai benefici o alle assunzioni; la mera affermazione di disparità di trattamento non basta
- La verifica della corretta valutazione delle prove rimane di competenza del giudice del merito; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di vizio di motivazione, di utilizzo inammissibile di prove o di violazione di legge chiaramente censurabile
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