Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17484/2020 del 20/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassa ha depositato, nel corso del giudizio di legittimità, un atto di rinuncia al gravame sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante. La Corte di Cassazione, constatata la regolarità della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. senza entrare nel merito e senza pronunciarsi sulle spese processuali, non essendo stata svolta attività difensiva da parte di De Luca.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la decisione del Tribunale accogliendo l'opposizione di Francesco De Luca avverso una cartella per contributi CIPAG relativi agli anni 2004-2005. Il giudizio aveva valutato che De Luca risultava "iscritto di solidarietà" (iscritto all'albo senza esercitare la professione) e, in base al nuovo regolamento e alla delibera del 23/01/2003, gli iscritti che nel periodo precedente erano tenuti al solo contributo di solidarietà dovevano inviare un'autocertificazione per attestare l'esercizio o meno dell'attività professionale entro 90 giorni dalla comunicazione inviata dalla Cassa. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la Cassa non avesse provato la ricezione della comunicazione da parte di De Luca; pertanto la presunzione legale dell'esercizio della professione non poteva operare.

Norme richiamate

  • delibera della Cassa Geometri 23/01/2003

    Stabilisce l'obbligo per gli iscritti che erano soggetti al solo contributo di solidarietà di inviare un'autocertificazione circa l'esercizio della professione; detta la decorrenza del termine di 90 giorni dal momento della comunicazione inviata dalla Cassa

  • art. 3 del regolamento della Cassa

    Introduce la presunzione legale (presunzione ex lege) dell'esercizio della libera professione da parte dell'iscritto all'albo salvo che venga fornita prova contraria entro il termine stabilito (90 giorni dalla comunicazione)

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al gravame da parte del ricorrente comporta l'estinzione del giudizio di Cassazione; la Corte dichiara l'estinzione senza necessità di decidere sul merito

Massime di principio

  • La presunzione che un iscritto all'albo eserciti la professione opera solo se la comunicazione prevista dall'ente (es. Cassa) è stata validamente notificata e il termine per fornire la prova contraria è decorso senza risposta.
  • L'onere della prova della notificazione della comunicazione amministrativa grava sull'ente che pretende i contributi: senza prova della ricezione, l'iscritto può efficacemente opporsi alla cartella.
  • Per gli iscritti "di solidarietà" è fondamentale inviare l'autocertificazione richiesta nei termini o conservare prova della mancata ricezione per difendersi da pretese contributive.
  • La rinuncia al ricorso in Cassazione (atto di rinuncia al gravame) estingue il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; ciò evita una pronuncia sul merito e lascia la decisione di merito del giudice di merito inalterata nella sua efficacia sostanziale.
  • Dal punto di vista procedurale, se la parte resistente non svolge attività difensiva nel giudizio di legittimità, la Corte può non pronunciarsi sulle spese in caso di estinzione per rinuncia del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.