Cassazione Civile, Sentenza n. 17484/2020 del 20/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassa ha depositato, nel corso del giudizio di legittimità, un atto di rinuncia al gravame sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante. La Corte di Cassazione, constatata la regolarità della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. senza entrare nel merito e senza pronunciarsi sulle spese processuali, non essendo stata svolta attività difensiva da parte di De Luca.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la decisione del Tribunale accogliendo l'opposizione di Francesco De Luca avverso una cartella per contributi CIPAG relativi agli anni 2004-2005. Il giudizio aveva valutato che De Luca risultava "iscritto di solidarietà" (iscritto all'albo senza esercitare la professione) e, in base al nuovo regolamento e alla delibera del 23/01/2003, gli iscritti che nel periodo precedente erano tenuti al solo contributo di solidarietà dovevano inviare un'autocertificazione per attestare l'esercizio o meno dell'attività professionale entro 90 giorni dalla comunicazione inviata dalla Cassa. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la Cassa non avesse provato la ricezione della comunicazione da parte di De Luca; pertanto la presunzione legale dell'esercizio della professione non poteva operare.
Norme richiamate
delibera della Cassa Geometri 23/01/2003
Stabilisce l'obbligo per gli iscritti che erano soggetti al solo contributo di solidarietà di inviare un'autocertificazione circa l'esercizio della professione; detta la decorrenza del termine di 90 giorni dal momento della comunicazione inviata dalla Cassa
art. 3 del regolamento della Cassa
Introduce la presunzione legale (presunzione ex lege) dell'esercizio della libera professione da parte dell'iscritto all'albo salvo che venga fornita prova contraria entro il termine stabilito (90 giorni dalla comunicazione)
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al gravame da parte del ricorrente comporta l'estinzione del giudizio di Cassazione; la Corte dichiara l'estinzione senza necessità di decidere sul merito
Massime di principio
- La presunzione che un iscritto all'albo eserciti la professione opera solo se la comunicazione prevista dall'ente (es. Cassa) è stata validamente notificata e il termine per fornire la prova contraria è decorso senza risposta.
- L'onere della prova della notificazione della comunicazione amministrativa grava sull'ente che pretende i contributi: senza prova della ricezione, l'iscritto può efficacemente opporsi alla cartella.
- Per gli iscritti "di solidarietà" è fondamentale inviare l'autocertificazione richiesta nei termini o conservare prova della mancata ricezione per difendersi da pretese contributive.
- La rinuncia al ricorso in Cassazione (atto di rinuncia al gravame) estingue il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; ciò evita una pronuncia sul merito e lascia la decisione di merito del giudice di merito inalterata nella sua efficacia sostanziale.
- Dal punto di vista procedurale, se la parte resistente non svolge attività difensiva nel giudizio di legittimità, la Corte può non pronunciarsi sulle spese in caso di estinzione per rinuncia del ricorrente.
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