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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17488/2020 del 20/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto decreto ingiuntivo per somme a titolo di retribuzioni (aprile-ottobre 2011) fondato su pregressa sentenza che aveva dichiarato la nullità della cessione dei contratti di lavoro da Telecom a HP DCS e aveva ordinato il ripristino dei rapporti con Telecom. Telecom aveva opposto il decreto; in appello la Corte di L'Aquila ha revocato il decreto ritenendo che la sentenza di primo grado avesse natura meramente accertativa e che l'ordine di ripristino fosse una obbligazione di facere non coercibile, per cui in mancanza di effettiva prestazione il credito retributivo non poteva essere agito in via monitoria. I ricorrenti impugnano la decisione deducendo (i) vizio procedurale sulla notifica dell'appello (art. 435 c.p.c.) e (ii) che, avendo messo in mora il cedente mediante atto di precetto, il cedente era obbligato al pagamento delle retribuzioni e che i pagamenti effettuati dal cessionario non estinguono l'obbligo del cedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (violazione delle norme sulla notifica in appello: il termine di 10 giorni previsto dall'art. 435, comma 2 c.p.c. non ha carattere perentorio e la notifica era comunque avvenuta nel rispetto del termine di comparizione del comma 3), e ha accolto il secondo motivo. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale recente, la Corte ha affermato che, se la cessione di ramo d'azienda è dichiarata invalida, il rapporto instaurato con il cessionario è un rapporto di fatto autonomo rispetto al rapporto rimasto in capo al cedente; pertanto i pagamenti effettuati dal cessionario non estinguono l'obbligazione retributiva del cedente. Se il cedente, dopo la declaratoria, si pone in mora (anche per atto di precetto) non può limitarsi a offrire risarcimento ma è obbligato a corrispondere la retribuzione. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo giudizio anche sul regolamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    Il termine di 10 giorni di cui al comma 2 per la notifica dell'appello non è perentorio e la sua violazione non determina nullità, purché sia rispettato il termine tra notifica e udienza previsto dal comma 3; dunque l'inosservanza non comporta automatica improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 431 c.p.c.

    Riferito nel ricorso in connessione alla messa in mora mediante atto di precetto; la Corte tiene conto della costituzione in mora come fatto processuale rilevante ai fini dell'obbligo retributivo del cedente

  • art. 152 c.p.c.

    Citato nel corpus dei motivi attinenti a eventuali nullità/invalidità processuali; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione volta ad invocare nullità derivante dalla notificazione dell'appello

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato a supporto delle censure sulla regolarità della notificazione; la Corte non ha ritenuto sussistere vizio idoneo a compromettere l'impugnazione

  • art. 2112 c.c.

    Principale parametro sostanziale: il trasferimento del rapporto di lavoro opera solo se ricorrono i presupposti di legge; se la cessione è dichiarata invalida il rapporto non si trasferisce e resta in capo al cedente, con la conseguenza che il rapporto instaurato con il cessionario è un rapporto di fatto autonomo e i pagamenti del cessionario non estinguono l'obbligazione retributiva del cedente

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato per spiegare l'eccezione alla regola generale della sostituzione del contraente; l'art. 2112 costituisce deroga alla disciplina codicistica generale (art.1406) solo nei casi previsti

Massime di principio

  • Il termine di 10 giorni per la notifica dell'appello (art.435, comma 2 c.p.c.) non è perentorio: l'inosservanza non comporta automaticamente nullità se sono rispettati i termini di comparizione previsti dal comma 3
  • Se una cessione di ramo d'azienda è dichiarata invalida, il rapporto instaurato con il cessionario è un rapporto di fatto autonomo rispetto al rapporto rimasto in capo al cedente; dunque i pagamenti del cessionario non estinguono l'obbligazione retributiva del cedente
  • Quando il cedente è stato giudizialmente riconosciuto come datore di lavoro e viene messo in mora (anche mediante atto di precetto), il rifiuto ingiustificato ad accettare la prestazione equipara la messa a disposizione delle energie lavorative a prestazione valida e fa sorgere l'obbligo del cedente di corrispondere la retribuzione (non solo risarcimento)
  • In azioni monitorie fondate su sentenze che accertano la nullità di una cessione, occorre verificare la natura del titolo: una sentenza meramente accertativa che impone un obbligo di facere non sempre costituisce titolo idoneo per la liquidazione coattiva di retribuzioni, salvo che sussistano gli elementi che legittimano la postula retributiva (messa a disposizione, mora del cedente, liquidità dell'importo)
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare la messa in mora del cedente (atto di precetto o altro atto idoneo) e conservare prova della messa a disposizione della prestazione da parte del lavoratore, poiché tali elementi sono decisivi per ottenere il riconoscimento del credito retributivo nei confronti del cedente

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